COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 210 del 09.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI: DEFERIMENTO DELLA P
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 210 del 09.12.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTI:
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. Miceli Antonino (Presidente U.S. Spadaforese)
Società U.S. Spadaforese (Me)
Procedimento 41/A
Considerato che la Procura Federale con nota 1227 08.09 del 05 Ottobre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli articolo 1 Comma 1) C.G.S.
Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 03 Novembre 2009 con inizio alle ore 15,30;
Dato atto che alla predetta udienza nessuna delle parti deferite è presente.
Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, infliggendo al Sig. Miceli Antonino la inibizione per mesi 3 (tre); alla società U.S. Spadaforese l’ammenda di € 300,00 (trecento).
Raccolto quanto richiesto dalle parti deferite: la società deferita produce memoria difensiva motivandola con un giustificato, a suo dire, ritardo del tesseramento del tecnico.
Ritenuto che i motivi a difesa non sono esimenti della responsabilità ascritta, tenuto conto, tra l’altro, che per ben 12 gare nessun tecnico abilitato è stato indicato nei relativi elenchi di squadra.
DELIBERA
Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:
al Sig. Miceli Antonino (Presidente U.S. Spadaforese) la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 3 (tre); alla società U.S. Spadaforese l’ammenda a titolo di responsabilità diretta, di € 300,00 (trecento).
La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale