COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 210 del 09.12.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO D

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 210 del 09.12.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Randazzo Pasqualino (Presidente A.S.D. Rinascita Cassibile)

A.S.D. Rinascita Cassibile (Sr)

Procedimento 67/A

Considerato che la Procura Federale con nota  2176/972 08-09 pf/AA/ac del 27 Ottobre 2009 debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli art.1 comma 1)  C.G.S. e 24 Regolamento L.N.D. e  22 bis comma 6) N.O.I.F. nonché  art. 4 comma 1) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì 24 Novembre 2009 con inizio alle ore 15,30;

Dato atto che alla predetta udienza nessuna delle parti deferite è presente.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “ritenere responsabili  degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento debitamente notificato , infliggendo al Sig. Randazzo Pasqualino la inibizione per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Rinascita Cassibile l’ammenda di € 700,00 (settecento)”

Raccolto quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.

Ritenuto che  quanti rinviati a giudizio devono rispondere degli addebiti loro ascritti.

DELIBERA

 

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Randazzo Pasqualino (Presidente A.S.D. Rinascita Cassibile)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 3 (tre); alla società A.S.D. Rinascita Cassibile l’ammenda a titolo di responsabilità diretta di € 500,00 (cinquecento).

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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