COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 125 del 27.10.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Campobello di Licata (AG)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 125 del 27.10.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D. Campobello di Licata (AG) – avverso squalifica calciatore Sanfilippo Alessandro Stefan per tre gare. Campionato Eccellenza girone A. Gara Campobello di Licata – Gattopardo Palma del 18/10/2009. C.U. n.113 L.N.D. del 20/10/2009

Procedimento n. 55/A

v  Al 45° del secondo tempo l’arbitro della gara a margine riportata espelleva il calciatore Sanfilippo Alessandro Stefan della società Campobello di Licata reo di avere colpito con un pugno al volto un calciatore avversario causandone la caduta a terra e provocandogli forte dolore tale da fare intervenire gli addetti in panchina per le medicazioni.

v  Il Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato sul C.U. n.113 del 20/10/2009 squalifica il calciatore Sanfilippo Alessandro Stefan per tre gare con la seguente motivazione “per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario”

v  Avverso tale provvedimento ha presentato appello la società A.S.D. Campobello di Licata chiedendo la riduzione della squalifica coerente all’effettiva infrazione commessa dal proprio calciatore.

v  La Commissione Disciplinare esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi d’appello,osserva:

v  quanto sostenuto in difesa contrasta pienamente con quanto riportato dal Direttore di gara sul referto che come previsto dalle norme federali (art. 35 comma 1.1 del C.G.S.) fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare;

v  per quanto sopra acclarato, questo Organo Giudicante, censurato il grave e deprecabile atto di violenza perpetrato dal calciatore “de quo”respinge l’appello come sopra proposto dalla società Campobello di Licata;

P.Q.M.

DELIBERA

Di confermare la squalifica per 3 gare al calciatore Sanfilippo Alessandro Stefano della società Campobello di Licata con addebito della tassa reclamo di Euro 130,00 alla stessa.

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