COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 151 del 10.11.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale S.S. Villabate (PA) – avvers

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 151 del 10.11.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

S.S. Villabate (PA) – avverso squalifica calciatore Giglio Salvatore per cinque gare e per il calciatore Pettito Natale per tre gare. Campionato Allievi Regionali girone C. Gara Villabate – Città di Bagheria del 25 ottobre 2009. C.U. 133 S.G.S. del 29 ottobre 2009.

Procedimento 61/A

Al 35° del secondo tempo il n. 9 Pettito natale veniva espulso con la seguente motivazione “per avere colpito con un pugno un calciatore avversario”

Al 40° del secondo tempo veniva espulso il calciatore Giglio Salvatore con la seguente motivazione “Per avere colpito con un pugno un calciatore avversario. Lo stesso uscendo dal terreno di giuoco, ne colpiva un altro al volto.”

Contro il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale, indicato in epigrafe, ricorre la società Villabate perché ritiene che la sanzioni adottate siano sproporzionate a quanto effettivamente accaduto, atteso che il tutto si è verificato durante una mischia, dopo che un calciatore del Villabate rimaneva esamine a terra, dopo un contrasto con un calciatore avversario, dopo aver sbattuto la testa e ne chiede una riduzione.

La Commissione Disciplinare, letti i motivi del ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva che il comportamento del calciatore Giglio Salvatore è certamente deprecabile e censurabile e contrario a qualsiasi norma comportamentale ma tenuto conto che dalle risultanze del referto di gara non si evince quale conseguenza abbia avuto il gesto del calciatore “de quo”nel confermare l’infrazione si ritiene di ridurre nella minima misura in quanto capitano di squadra.

Per quanto riguarda il calciatore Pettito Natale l’infrazione è confermata però considerato che non è dato conoscere, dalle risultanze del rapporto di gara, le conseguenze del gesto censurato si ritiene di determinare il provvedimento come da dispositivo.

P.Q.M.

DELIBERA

Di determinare la squalifica del calciatore Giglio Salvatore a quattro giornate e la squalifica del calciatore Pettito Natale a due giornate.

Senza addebito della relativa tassa reclamo.

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