COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 164 del 17.11.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Misilmeri – Avvers

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 164 del 17.11.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D. Misilmeri – Avverso squalifica calciatore Burgio Giovanni fino al 31 maggio 2010. Gara Campionato Promozione Girone B: Misilmeri- Mazzarrà del 31/10/09. C.U. 143 L.N.D. del 05/11/09

Procedimento 94/A

Al 43° del primo tempo, dopo la concessione di un calcio di rigore assegnato alla società Mazzarrà, veniva espulso dal campo il calciatore Burgio Giovanni della società Misilmeri il quale dopo il provvedimento si avvicinava al Direttore di gara e lo spintonava più volte facendolo cadere per terra provocando un forte dolore e una vistosa fuoriuscita di sangue dal ginocchio sinistro; ciò provocava in lui l’impossibilità di proseguire la gara

Contro il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale, indicato in epigrafe, ricorre la società Misilmeri perché ritiene che quanto accaduto non corrisponde al vero atteso che l’escoriazione al ginocchio sinistro se le provocata incidentalmente lo stesso arbitro, dopo essersi lasciato cadere senza porre alcuna resistenza dopo la spinta del calciatore “de quo” e ne chiede una riduzione.

La Commissione Disciplinare, letti i motivi del ricorso ed esaminati gli atti ufficiali di gara osserva:

L’infrazione commessa dal giocatore interessato e censurabile e grave e non meritevole di alcuna riforma. 

Non vi è dubbio che l’arbitro è stato spinto con conseguenze fisiche riportate dal medico nel referto del pronto soccorso.

Pertanto non si ravvedono gli estremi di una riforma del provvedimento impugnato.

La tesi difensiva solamente di parte rappresentativo il caso in motivazioni intese ad ottenere quanto richiesto.

P.Q.M.

DELIBERA

Di respingere l’appello come sopra proposto confermando il giudicato in primo grado assunto a carico del calciatore Burgio Giovanni  (A.S.D. Misilmeri), con addebito della tassa pari ad Euro 130,00 non versata.

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