COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 164 del 17.11.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. MANDANICI (Me) avverso

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 164 del 17.11.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

A.S.D. MANDANICI (Me) avverso squalifica per cinque gare del calciatore Carpo Giuseppe e ammenda di € 50,00 a carico della società. Gara 3^Categoria: Mandanici – Forzadagroscifi del 01 Novembre 2009 – C.U,18 Me del 04 Novembre 2009

Procedimento 03/B

Ricorre la società interessata avverso i provvedimenti in epigrafe indicati, sostenendo che quanto addebitato al proprio calciatore non si è verificato, tenuto tra l’altro conto che lo stesso al ventiduesimo del secondo tempo veniva sostituito. Sostiene anche che il predetto calciatore è stato sempre d’esempio per tutta la squadra, ed è stato più volte convocato nelle rappresentative provinciali e regionali.

La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara ed i motivi d’appello, osserva:

preliminarmente l’ammenda di € 50,00 non è impugnabile ai sensi dell’articolo 45 comma 3 lettera d) del C.G.S.;

per quanto al calciatore Carpo Giuseppe và annotato  che trattasi di capitano di squadra il cui comportamento all’atto di abbandonare il terreno di giuoco è certamente censurabile, così come si rileva dalle risultanze degli Atti di Gara. Il tutto, però, và collocato in un contesto di verbali proteste, circostanza questa che induce questo’Organi di Disciplina a decidere come in dispositivo.

P.Q.M.

DELIBERA

Di determinare in tre gare la squalifica a carico del calciatore – capitano della squadra – Sig. Carpo Giuseppe (A.S.D. Mandanici).

Per l’effetto senza addebito di tassa

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