COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 40 del 14/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI REGIONALI

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 40 del 14/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

ALLIEVI REGIONALI

091 Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo della A.S.D. Portuale Guasticce avverso la squalifica inflitta dal G.S.T fino al 11.06.2010 al calciatore Fiorini Daniele (C.U. n. 32 del 11.12.2009)

Propone tempestivo reclamo la A.S.D Portuale Guasticce, nella persona del Presidente, avverso la sanzione inflitta al calciatore Fiorini Daniele dal G.S.T fino al 11.06.2010, con la seguente motivazione:“Espulso per aver fermato un calciatore lanciato a rete, alla notifica del provvedimento disciplinare tentava di aggredire il D.G., gesto non posto in essere perché trattenuto e allontanato dai propri compagni e nel contempo lo offendeva”.

La reclamante impugna il provvedimento sopraindicato chiedendone una riduzione, contestando non tanto la dinamica dei fatti, che afferma essere quelli riportati nel provvedimento impugnato, quanto la sproporzionata quantificazione della sanzione inflitta.

Sostiene a tal proposito la società A.S.D. Portuale Guasticce che il calciatore è stato sanzionato dal G.S.T. come se avesse posto in essere il comportamento illecito, mentre, in realtà, la sua condotta non si è consumata, dovendo la stessa tutt’al più essere ascritta all’ambito del tentativo.

Chiede, pertanto, una adeguata riduzione della squalifica comminata, in quanto non si può essere sicuri del fatto che il giocatore avrebbe posto in essere la condotta aggressiva contestata ovvero se lo stesso, in un momento di riacquistata lucidità, avrebbe desistito dal proprio comportamento.

La reclamante, infine, a supporto della propria tesi difensiva, riporta alcune decisioni di G.S. secondo le quali situazioni riferibili a fattispecie diverse, e forse di superiore gravità, sono state sanzionate con squalifiche inferiori.

La C.D.T.T., richiesto il supplemento di rapporto al D.G., riunitasi per la discussione decide di respingere il reclamo

Dagli atti emerge la chiara ed evidente responsabilità del calciatore Fiorini in ordine ai fatti contestatigli.

Il fatto riportato con il provvedimento impugnato, che tra l’altro non è contestato dalla società reclamante, è grave e merita la sanzione comminata.

La condotta aggressiva, offensiva e potenzialmente lesiva del calciatore risulta confermata anche dal supplemento di rapporto di gara redatto dal D.G., con il quale si evidenzia che il tentativo di aggressione posto in essere dal calciatore Fiorini Daniele, condito da offese e minacce di vario tipo, non è riuscito solo perché lo stesso è stato bloccato da alcuni compagni di squadra.

Non v’è chi non veda come il suddetto comportamento, offensivo e minaccioso, sia caratterizzato da una serie di atti diretti univocamente a commettere l’intento manifestatosi nel pensiero del calciatore.

Situazione, peraltro, confermata anche dal fatto che per arrestare la furia del calciatore è stato necessario l’intervento non di un solo compagno, bensì di alcuni compagni.

La sanzione inflitta viene considerata equa da questo Collegio anche alla luce della giovane età del calciatore (anno ’93) che, sebbene potesse apparire come un’attenuante, così non è per questa Commissione.

Infatti, se da una parte è vero che la sanzione ha come fine la rieducazione del tesserato che ha commesso un illecito, dall’altra è altrettanto vero che la principale funzione della sanzione è quella educativa, ossia far comprendere al (tesserato) minore che comportamenti come quelli posti in essere, oltre a rientrare nella sfera della maleducazione, dell’inutile ed ingiustificata aggressività e della arroganza, sono incompatibili con i principi ed i valori che il mondo dello sport tenta di insegnare ai giovani.

Privo di pregio si manifesta inoltre il richiamo effettuato dalla reclamante in ordine ai precedenti di G.S. che hanno sanzionato con provvedimenti aventi portata inferiore fattispecie diverse, e forse di maggiore gravità.

Infatti, come riportato dalla stessa reclamante le decisioni richiamate si riferiscono a situazioni “diverse”, riguardanti fattispecie di diversa natura.

La sanzione inflitta appare equa e correttamente irrogata dal G.S.T in ordine ai criteri costantemente applicati da questa D.S.

P.Q.M.

la C.D.T.T. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.

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