COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 43 del 28/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGI

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 43 del 28/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

097 Stagione Sportiva 2009/2010 Reclamo Cascina Calcio Avverso Squalifica Del Calciatore Buzzone Leonardo Fino Al 17\5\2010 (C.U. N° 33 Del 17\12\2009)

Reclama il Cascina Calcio avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Territoriale della Toscana con la seguente motivazione: “Espulso per doppia ammonizione, alla notifica colpiva con la mano il braccio del D.G. facendogli cadere a terra il cartellino che poi calciava ripetutamente. Da tale gesto l’arbitro non riportava alcuna conseguenza.”.

La reclamante pur ammettendo i fatti, asserisce trattarsi di gesto provocato dalla rabbia per la propria situazione personale e non specificamente rivolto verso il D.G. nei confronti del quale il calciatore non proferiva alcuna ingiuria, la società giudica il comportamento del calciatore sicuramente sanzionabile e deprecabile, ma non nella misura decisa dal G.S.T.

Chiede pertanto una riduzione della squalifica.

La C.D. esaminato il reclamo, acquisito il supplemento di rapporto, decide di accogliere il reclamo.

L’arbitro nel supplemento ribadisce l’assoluta volontarietà del gesto del Marchionni e conferma il rapporto, né del resto la reclamante ne aveva contestato il contenuto, conferma altresì di non aver avuto alcuna conseguenza dal gesto.

Accertata la volontarietà del gesto la C.D. rileva come il comportamento del calciatore, non accompagnato da alcuna ingiuria o manifestazione verbale di dissenso, si sia incentrata sul cartellino piuttosto che sul D.G., manifestandosi quindi come un gesto di estremo disprezzo e irriguardosità, privo comunque di quella violenza diretta ed inequivocabile che altre volte si evince dalla lettura dei rapporti di gara.

Resta la gravità del gesto che deve essere punita in modo esemplare e non in modo blando, ma che si ritiene di quantificare in misura inferiore alla quella operata dal primo giudice, e congrua nella misura di mesi tre di squalifica.

P.Q.M.

La C.D. in accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore Buzzone Leonardo fino al 17 marzo 2010, ordina restituirsi la tassa di reclamo.

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