COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 48 del 18/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 48 del 18/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI
110 stagione sportiva 2009/2010 Gara S.M.Cattolica Virtus / Pol. Valentino Mazzola (0-0) del 10/01/2010. Campionato Giovanissimi Regionali. In C.U. n.40 del 14/01/2010 C.R.T.
Reclama la società Valentino Mazzola avverso la squalifica fino al 14/04/2010 dell’allenatore sig. Buini Stefano il quale “allontanato per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco, al fine di far perdere tempo al proprio calciatore. Allontanatosi sostava nella zona spogliatoi offendendo ripetutamente il D.G. A fine gara entrava indebitamente nello spogliatoio dell’arbitro cercando di avere spiegazioni. Lasciava lo spogliatoio dopo l’intervento del proprio dirigente.”
La reclamante confuta integralmente la versione arbitrale in ordine ai fatti ascritti al proprio tesserato ed in particolare:
1)Non nega l’ingresso in campo del Buini avvenuto comunque gioco fermo. Nega l’intenzione di perdere tempo.
2)Nega le offese.
3)Nega che il Buini sia entrato nello spogliatoi arbitrale.
Chiede, in via istruttoria, un confronto con l’arbitro e di essere convocata “se ritenuto opportuno”.
Nel merito auspica la rivisitazione della pena comminata al proprio tesserato.
Allega infine una dichiarazione sottoscritta dal Buini.
L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma l’ingresso in campo del Buini senza la necessaria autorizzazione. Conferma altresì la tesi difensiva in tema di gioco fermo.
Il D.G. ribadisce le offese profferite dal Buini e conferma la richiesta di spiegazioni, a fine gara, in merito al provvedimento nei suoi confronti..
La C.D. esaminati gli atti ufficiali rileva quanto segue.
In primo luogo il Collegio ribadisce l’impossibilità di un confronto con l’arbitro e questo divieto dovrebbe essere ben conosciuto da chi rappresenta le società (art. 34 comma 5 C.G.S).
In secondo luogo, se la parte reclamante intende essere ascoltata in udienza, deve farne espressa richiesta e non demandare il fatto alla volontà della C.D.(art. 34 comma 6 C.G.S.).
Fatte queste necessarie premesse in via preliminare, occorre esaminare il rapporto arbitrale in contradditorio (virtuale) con il supplemento.
Dalla lettura dei due testi si evincono: una mancanza ed una contraddizione.
Infatti, nel primo rapporto non viene indicato che al momento dell’ingresso del Buini in campo il gioco era fermo, mentre nel supplemento tale fatto è chiaramente riportato.
Non solo, nel rapporto di gara viene sostenuto che il Buini sarebbe entrato indebitamente nello spogliatoio arbitrale, salvo poi sostenere, nel supplemento, che il fatto (richiesta di spiegazioni) è avvenuto nel corridoio che porta unicamente allo spogliatoio dell’arbitro “fermandosi sulla porta di accesso”.
La C.D. ad ogni buono conto, ritiene che le imprecisioni arbitrali non inficino la decisione nel merito che appare giusta e ben graduata nell’ammontare della sanzione.
Infatti, proprio perché i fatti sono avvenuti nel contesto di un campionato giovanile, occorre sanzionare con severità quei dirigenti che, con il loro comportamento, non forniscono certamente un buon esempio ai loro atleti.
Relativamente ai punti in contestazione si rileva che: gioco fermo o meno, i tesserati devono chiedere l’autorizzazione all’arbitro per accedere al terreno di gioco, le offese vengono confermate dal D.G. (con chiarezza di contenuto) e la richiesta di spiegazioni (ovunque avvenuta) non costituisce un obbligo per l’arbitro.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.