COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 48 del 18/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCI

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 48 del 18/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI CALCIO A 5

111 stagione sportiva 2009/2010 Oggetto: Reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca A.C. Giovani Fucecchio 2000, avverso alle squalifiche inflitte dal G.S.T. all’allenatore Brotini Federico fino al 14/05/2010 ed al calciatore Sirago Antonio Giuseppe fino al 14/01/2011 (C.U. n. 40 del 14/01/2010).

L’Associazione Sportiva Dilettantesca A.C. Giovani Fucecchio 2000, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati, con riferimento a quanto avvenuto, in data 7 gennaio 2010, nel corso dell’incontro esterno disputato contro la società Cecina Calcio a 5.

Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni:

A carico dell’allenatore Brotini Federico squalifica fino al 14/05/2010

Allontanato per aver offeso il D.G., alla notifica reiterava le offese minacciando l'arbitro. Una volta in tribuna persisteva nel proprio contegno ingiurioso ed intimidatorio sia nei confronti dell'arbitro che dei giocatori avversari e del pubblico.”

A carico del calciatore Sirago Antonio Giuseppe fino al 14/01/2011

Per aver colpito per due volte con una manata la mano del D.G. provocandogli lieve dolore. Accompagnava tale gesto con frase offensiva.

La Società reclamante, con un ricorso ben motivato, analizza singolarmente le contestate violazioni eccependo, per quanto attiene la posizione dell'allenatore, che, pur in presenza di un comportamento certamente irriguardoso attribuibile alla tensione della gara, almeno parte delle offese siano frutto di un'errata interpretazione da parte del D.G..

Inoltre lamenta un errore nell'identificazione del giocatore responsabile del doppio contatto con l'arbitro e lo identifica nel giocatore Sica Davide che indossava, nella medesima partita, la maglia n. 6 anziché quella n. 9. Allega, a dimostrazione di quanto affermato, una dichiarazione autografa del Presidente della squadra avversaria sottolineando comunque che nel gesto non poteva essere ravvisata alcuna forma di violenza trattandosi di un movimento inconsulto ma decisamente non aggressivo come dimostrato dalle pressoché inesistenti conseguenze.

Pur rammaricandosi di quanto avvenuto sul campo la società insiste, previa riqualificazione del giocatore Sirago Antonio Giuseppe ed attribuzione della medesima responsabilità sul compagno Sica Davide, per una riduzione di entrambe le squalifiche comminate.

All’udienza del 12 febbraio 2010 il Presidente della società, pur regolarmente convocato in omaggio alla richiesta audizione personale, non si presentava né forniva delega ad altro soggetto per rappresentarlo e pertanto la C.D.T. riteneva il fascicolo in decisione.

Il reclamo merita parziale accoglimento.

Si deve preliminarmente sottolineare che i contributi testimoniali allegati dalla reclamante nell'atto introduttivo, non costituiscono prova ammessa nel procedimento sportivo, per espresso divieto delle Carte federali ex art. 35 C.G.S..

Le affermazioni introdotte nel reclamo a firma del Presidente della società Cecina Calcio a 5, se da un lato aggirano il divieto menzionato, dall’altro contrastano con la fede privilegiata garantita dalle stesse Carte federali alla versione arbitrale che riveste l’indubbio merito della terzietà nella gara.

Occorre rilevare come, nel caso concreto, il D.G. è preciso nel descrivere nel rapporto di gara le singole condotte incriminate e nel dettagliarle; inoltre nel supplemento, espressamente richiesto da quest’organo giudicante, provvede a ripercorrere l’intero atto d’impugnazione particolareggiando e specificando ulteriormente quanto dedotto nell’originario rapporto di gara con ciò smentendo alcune delle tesi difensive proposte.

In particolare l'arbitro conferma di aver espulso proprio il numero 9 aggiungendo che a fine gara il dirigente incaricato del ritiro dei cartellini di giuoco e della relativa distinta fu reso edotto dei nominativi dei tesserati sanzionati con ammonizioni ed espulsioni senza che il medesimo obiettasse nulla in ordine ad un presunto errore di identità.

Seguendo la medesima logica nel supplemento il D.G. però non eccepisce nulla per quanto attiene alla reale lesività del doppio contatto avvenuto in campo con ciò conferendo forza all'assunto difensivo e confermando implicitamente l'impressione che l'atto, sebbene assolutamente irriguardoso e censurabile, debba essere rivalutato sotto una diversa ottica.

L'assenza di censure sul punto da parte del D.G. associata alla mancanza di conseguenze fisiche (conseguenze peraltro difficilmente raggiungibili attraverso la condotta descritta) sembra compatibile con un carattere di minima “violenza” che è invece maggiormente ravvisabile in condotte alternative oggettivamente indirizzate a ledere il D.G. con ciò inquadrando diversamente la fattispecie ed imponendo una rideterminazione della squalifica comminata.

Per quanto concerne invece la posizione dell’allenatore il D.G. è invece preciso nel dettagliare il comportamento irriguardoso e minaccioso tenuto dal Brotini sia in campo che successivamente sugli spalti.

Il fatto poi che il Brotini ricoprisse la carica di allenatore onerava il medesimo di una maggior attenzione nell’ottemperanza a quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice, anche con riguardo all’esempio fornito alla squadra, giustificando pienamente della squalifica comminata.

P.Q.M.

La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo dell’Associazione Sportiva Dilettantesca A.C. Giovani Fucecchio 2000 e riduce la squalifica inflitta al calciatore Sirago Antonio Giuseppe fino al 14/09/2010 anziché fino al 14/01/2011.

Conferma nel resto le decisioni dell’organo di primo grado e dispone la restituzione della relativa tassa.

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