COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 17/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO SO
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 77 del 17/02/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.1 RECLAMO SOCIETA’ VULTUR (ECCELLENZA) AVVERSO DECISIONI DEL G.S. RIPORTATE SUL CU N. 66 DEL 20.1.2010.
Letto il reclamo proposto dalla società VULTUR avverso le decisioni del G.S. come riportate sul CU n. 66 del 20.01.2010, relative alla gara del 17.01.2010 tra la Vultur e il Fortis Murgia Irsina;
Preso atto che la società reclamante, sebbene convocata, non si è presentata nella seduta del del 13.02.2010;
Rilevato, in via preliminare, che il reclamo è stato sottoscritto dal Presidente e legale rappresentante della società,signor Grieco Marco Michele, il quale con CU n. 66 del 20.01.2010 è stato colpito da inibizione fino al 16.02.2010 e, pertanto, non abilitato né legittimato a sottoscrivere il suddetto reclamo ai sensi dell’art. 19 del C.G.S.;
P.Q.M.
· dichiara inammissibile il proposto reclamo, confermando le decisioni del G.S.;
· dispone l’incameramento della tassa reclamo.