COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul   Comunicato Ufficiale N° 79 del 24/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale      


COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

 

Comunicato Ufficiale N° 79 del 24/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

 

 

 

6.1 RECLAMO SOCIETA’ BASILICATA (ALLIEVI PROVINCIALI) AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL C.U. N.19/PZ DEL 13.01.2010 RELATIVE ALLA GARA VIGGIANO -BASILICATA.

 

Letto il reclamo proposto dalla società BASILICATA avverso le decisioni del G.S. pubblicate sul CU n. 19/Pz del 13.01.2010, relativo alla gara del 9.1.2010 tra il Viggiano e la società Basilicata (campionato allievi provinciali) con cui veniva inflitta la squalifica al calciatore SANTARSIERO MICHELE fino a tutto il 31.12.2010 ed al dirigente della società reclamante ROBILOTTA GIOVANNI, la inibizione fino a tutto l’8.02.2010;

Letti il rapporto di gara e l’allegato supplemento;

Rilevato, in via preliminare, quanto alla richiesta formulata dalla società reclamante di un non meglio precisato “errore tecnico” da parte del D.G. circa la segnatura del campo di gioco, che la stessa non può essere presa in esame da questo Organo giudicante atteso che la predetta società, prima, durante e dopo la gara non ha prodotto al D.G. alcuna “riserva scritta” relativa alle caratteristiche ed alle misure del terreno di gioco, ivi compresa la segnatura delle linee del campo, tantè che lo stesso G.S. non ha provveduto in tal senso;

Preso atto, in merito alla richiesta di riduzione della squalifica inflitta al calciatore SANTARSIERO MICHELE, che le argomentazioni difensive della società reclamante non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gare dai quali emerge che a fine gara il calciatore in oggetto colpiva il D.G. con un pugno alla testa, provocandogli lieve arrossamento e dolore e che successivamente poneva in essere ai suoi danni un comportamento ingiurioso ed irriguardoso;

Ritenuto, alla luce dei fatti così come scaturenti dagli atti uffciali, che le decisioni di G.S. appaiono congrue e proporzionate con riferimento alle sanzioni inflitte al calciatore, tenuto conto anche dell’età;

P.Q.M

·  rigetta il proposto reclamo e conferma integralmente le decisioni del G.S.;

·  dispone l’incameramento della tassa reclamo.

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