COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul   Comunicato Ufficiale N° 79 del 24/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale     6.2 RECLAMO SO

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

 

Comunicato Ufficiale N° 79 del 24/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

 

 

6.2 RECLAMO SOCIETA’ METANAUTO LUCANA (ALLIEVI REGIONALI) AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N. 69 DEL 27.01.2010 RELATIVE ALLA GARA METANAUTO LUCANA – PADRE MINOZZI DEL 21.01.2010.

 

Letto il reclamo proposto dalla società METANAUTO LUCANA avverso le decisioni assunte dal G.S. e pubblicate sul CU n. 69 del 27.01.2010 relative alla gara del 21.01.2010 tra la Metanauto Lucana ed il Padre Minozzi, con cui veniva inflitta alla società reclamante la sconfitta per 0-3 per gara sospesa al 32° del p.t. a causa di un black-out dell’impianto di illuminazione;

Letti il rapporto di gara ed il provvedimento impugnato;

Evidenziato, preliminarmente, che nell’attuale Ordinamento sportivo il G.S., oltre ad assumere provvedimenti sulla base degli atti di gara, è legittimato a prendere in esame i reclami da parte delle società se preannunciati nei termini e nei modi previsti dall’art. 29 del C.G.S. e che l’Organo di secondo grado è tenuto a valutare, alla luce delle argomentazioni difensive proposte dai ricorrenti e con gli ulteriori poteri istruttori di cui dispone, la correttezza del provvedimento innanzi al G.S. e la fondatezza della decisione del G.S.;

Rilevato che, nel caso in esame, la società reclamante non ha prodotto alcun reclamo al G.S. né proposto preannuncio e che l’Organo di primo grado, sulla base di quanto riportato dal D.G. nel proprio rapporto “gara sospesa al 32° del p.t. per black.out all’impianto di illuminazione”, in applicazione delle norme dell’Ordinamento sportivo, assegnava gara persa alla società reclamante;

Ritenuto che, nel caso di specie, la decisione del G.S. di assegnare gara persa alla società Metanauto Lucana è proceduralmente corretta attesa la sospensione della gara imputabile alla reclamante, la quale omettendo il preannuncio ed il successivo reclamo al G.S., corredato da tutta la documentazione di rito, si è preclusa la possibilità di invocare la causa di “forza maggiore”;

Considerato, altresì, che in presenza di situazioni connesse alla irregolarità del terreno di gioco, il D.G. invita la società ospitante ad eliminare l’inconveniente entro un termine compatibile a sua “discrezione” e che tale termine è stato sottratto a qualsiasi valutazione o sindacato in sede giudicante;

P.Q.M.

·  rigetta il proposto reclano e conferma integralmente le decisioni del G.S.;

·  dispone l’incameramento della tassa reclamo.


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