COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 28 Gennaio 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 28 Gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.20 a carico di:
Sig. STANCATO Dino, Presidente della società FC Rossanese ASD; Sig. MAZZACUA Antonio, Collaboratore-Direttore
Generale FC Rossanese ASD;i Sig. GRASSO Angelo, Calciatore militante nella S.S. Torretta; per rispondere: della
violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in riferimento all’art. 8, comma 6 e 11, C.G.S., nonché dell’art. 39, comma 2, del
Regolamento LND, e dell’art. 94 ter delle N.O.I.F., la Società FC Rossanese ASD. della violazione di cui all’art. 4, comma 1 e
2, del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva per la violazione ascritta al proprio Presidente, Dirigente e tesserato.
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
- preso atto che il Signor GRASSO Angelo, ha comunicato di essere impedito, per motivi di salute, a presenziare alla odierna
seduta;
- preso atto della non opposizione della Procura Federale;
- rinvia a nuovo ruolo la trattazione del procedimento disciplinare in rubrica.