COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 101del 02 Febbraio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 101del 02 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 72 della Società A.S. SERSALE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 94

del 21.01.2010 (Squalifica calciatore LORENZO Paolo per CINQUE giornate).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante chiede l’annullamento della squalifica in epigrafe o, in subordine, la congrua riduzione della stessa in considerazione

della reale gravità degli episodi contestati al Lorenzo.

I fatti addebitati, per come narrati dall’arbitro, non possono essere posti in dubbio.

Appare, tuttavia, equo rimodulare la squalifica irrogata al Lorenzo riducendola a quattro giornate di gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore LORENZO Paolo a QUATTRO giornate di gare;

dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

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