COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 26 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 1
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 48 del 26 Novembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
13. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CALCIATORE LEONE ALFREDO – GARA INTERNAPOLI
CAMALDOLI / STASIA SOCCER DEL 14.10.2009 – COPPA ITALIA
La C.D.T., letto il reclamo, sentito il calciatore, che aveva formalizzato rituale richiesta di audizione, assistito
dal legale avv. Monica Fiorillo; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto d’impugnazione.
Invero, esaminati il referto arbitrale e gli atti della procedura, letto il reclamo ritualmente presentato dal
tesserato, appare effettivamente eccessiva la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, in prime
cure. E ciò, da un lato, in ragione della mancanza concreta di lesività della, pur deprecabile, condotta posta
in essere (il direttore di gara ha, infatti, proseguito senza postumi, neppure indicati nel referto, ad arbitrare
l’incontro), dall’altro canto se si tiene giustamente conto della mancanza di precedenti, sia specifici che
generici, in capo al calciatore in parola. Dal referto arbitrale, in particolare, non è dato inferire quella
particolare gravità della condotta violenta, che giustificherebbe l’irrogazione di una sanzione di tale
rilevanza. Deve, per completezza, escludersi che la condotta posta in essere sia stata involontaria, come
sostenuto dalla difesa anche in sede di audizione, atteso il nesso (posto chiaramente in risalto dal referto
arbitrale) del gesto del calciatore incolpato, rispetto al calcio di rigore concesso dall’arbitro. Deve, parimenti,
escludersi che la squalifica a tempo determinato irrogata possa essere commutata in squalifica a giornate,
così come richiesto dalla difesa, anche in ragione della sanzione da riconoscersi, che non può contenersi
nell’ambito del Campionato in corso. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dal calciatore Leone Alfredo, di ridurre la sanzione
della squalifica, a carico del calciatore, sig. Leone Alfredo, al 30.09.2010; dispone la restituzione
della tassa reclamo, versata nella misura ridotta di euro 65,00, a carico del calciatore Leone Alfredo.