COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 21 gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 49. DE

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 64 del 21 gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

49. DELIBERA C.D.T. – CAPO PALINURO – GARA SPORTING CLUB CELLE BULGHERIA / CAPO

PALINURO DEL 29.11.2009 – 2^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; preso atto della propria delibera, a stralcio, pubblicata sul

C.U. n. 59 del 30.12.2009, alle pagg. 1230 e 1231; atteso che, con la richiamata delibera, questa C.D.T. ha

respinto il reclamo, nella parte concernente l’obbligo di disputa, a porte chiuse, di due gare interne; sentiti,

nella riunione dell’11.01.2010, l’arbitro ed il presidente della società reclamante; tanto premesso, osserva:

in occasione della sua audizione, il direttore di gara ha confermato integralmente il contenuto del suo

referto, dettagliando ulteriormente gli aspetti fondamentali della vicenda. Non può, di conseguenza,

accedersi alla richiesta di riduzione della sanzione pecuniaria, prodotta dalla società reclamante. Deve,

peraltro, ribadirsi quanto già specificato nella precedente, innanzi richiamata, delibera a stralcio: ovvero,

che la documentazione allegata dalla reclamante al proprio atto d’impugnazione non consente di ricavare

alcuna certezza, in ordine agli aspetti confermati dal direttore di gara, all’atto della propria audizione. Al

riguardo, dunque, non può che farsi riferimento alla costante, univoca giurisprudenza, che qualifica il

rapporto arbitrale quale fonte privilegiata di prova. Quanto all’impugnazione della punizione sportiva della

perdita della gara, all’atto dell’audizione, il presidente della società Capo Palinuro non ha provveduto alla

consegna, a questa C.D.T., della ricevuta della raccomandata postale, comprovante la contestuale

spedizione, alla società controparte, di copia dei motivi di reclamo. La mancanza della prova di spedizione,

alla società controparte, della predetta copia dei motivi di reclamo, comporta l’inammissibilità del reclamo,

nella parte concernente l’impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara, sulla base di

quanto prescritto dall’art. 46, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo, in ordine alla richiesta di riduzione della sanzione pecuniaria; di dichiararlo

inammissibile, quanto all’impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara; dispone

addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Capo Palinuro.

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