COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 64 del 21 gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 51. DE

COMITATO REGIONALE  CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-campania.it e sul

Comunicato Ufficiale n. 64 del 21 gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

51. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL PAGANI SOCCER – GARA MONTECORICE / REAL PAGANI SOCCER DEL 29.11.2009 – CALCIO A CINQUE FEMMINILE – SERIE B

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, letto il referto arbitrale, il reclamo presentato, il Comunicato Ufficiale n. 50 del 3.12.2009, nonché sentito il presidente della società, che aveva formalizzato rituale richiesta di audizione, non può sicuramente accedersi alla richiesta, avanzata in via principale con il reclamo proposto. La responsabilità della tesserata, unitamente alla volontarietà del gesto (di cui non può dubitarsi, attesa la chiara versione dei fatti, resa dall’arbitro nel suo rapporto), non consentono di accedere alla richiesta, prodotta dalla reclamante, di revoca della squalifica irrogata. Deve, viceversa, ridursi la quantificazione della stessa, in accoglimento del motivo subordinato di reclamo, in considerazione dell’effettiva gravità dell’episodio. La sanzione, ad avviso

di questa C.D.T., deve essere ridimensionata, con riferimento alle modalità della condotta (il direttore di gara veniva attinto agli arti inferiori, con l’acqua appena sorseggiata dalla borraccia). P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo presentato dalla società reclamante; di ridurre la squalifica, a carico della calciatrice Di Somma Anna, a tutto il 19.02.2010; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

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