COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 24/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTI

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°34 del 24/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTI

 

97  DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE

A carico calc. PETRILLO TOMMASO, già tess. A.S.D. S.Giovanni Calcio, sig. COCCHI MARCO, già Presidente A.S.D. S.Giovanni Calcio e A.S.D. S. GIOVANNI CALCIO

  Con nota 9.6.2009 prot. n. 8094/1328, il Vice Procuratore Federale,

- visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S.,

  - ha deferito a questa C.D le parti sopra indicate, perché rispondano :

-  il sig.PETRILLO TOMMASO della violazione  di cui all’art.10,  comma 2 del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., oltre che dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art.1, comma 1, del C.G.S., per aver richiesto il tesseramento per l’A.S.D. Persicetana Calcio, per la stagione sportiva 2007/2008, in violazione del disposto dell’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., per avere allegato alla richiesta di tesseramento un certificato di stato di famiglia dal quale si evinceva che il minore Petrillo Tommaso risiedeva nel comune di Savigno congiuntamente al genitore Giuseppe, mentre la madre risiedeva in altro comune;

-   il sig. COCCHI MARCO della violazione  di cui all’art.10,  comma 2 del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., oltre che dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art.1, comma 1, del C.G.S., per avere, nella qualità di Presidente dell’A.S.D. SAN GIOVANNI CALCIO (all’epoca dei fatti denominata A.S.D. PERSICETANA CALCIO), illegittimamente richiesto il tesseramento del calc.Tommaso Petrillo, per la stagione sportiva 2007/2008, in violazione del disposto dell’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F.;

-  la società A.S.D. SAN GIOVANNI CALCIO (all’epoca dei fatti denominata A.S.D.PERSICETANA CALCIO) ,  a titolo di responsabilità,  sia diretta che oggettiva, ai sensi dell’art.4,  commi  1 e 2, del C.G.S.  , in conseguenza delle violazioni da ascriversi, rispettivamente, al proprio Presidente ed al calc.Petrillo Tommaso, come meglio descritto nella comunicazione della Procura Federale della F.I.G.C. in data 9.6.2009.

Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, nulla è pervenuto dalle parti.

Il rappresentante della Procura Federale avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo ampia disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità delle parti deferite,  con la squalifica per mesi 3 per il calc. PETRILLO, la inibizione per mesi 3 del sig. COCCHI MARCO e  con l’ammenda di € 600 a carico della società SAN GIOVANNI CALCIO.

 La Commissione,

-  letto il deferimento;

-  sentite le richieste  avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;

-  ritenuto che la documentazione allegata alla richiesta di tesseramento (certificato contestuale del Comune di Savigno  attestante sia lo stato di famiglia sia la residenza del calc.PETRILLO TOMMASO) debba essere considerata come documento idoneo ad identificare il nucleo famigliare della persona, anche richiamandosi, per analogia, alla recente pronuncia della Corte di Giustizia Federale circa la sussistenza della validità dell’esercizio della patria potestà anche da parte di un solo genitore;

-  valutato che, in virtù di quanto precede, non vi sia stata, da parte del calc. PETRILLO TOMMASO  e del sig. COCCHI MARCO violazione dell’art. 10, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., oltre che dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., con conseguente mancanza di responsabilità,  sia diretta sia oggettiva, dell’A.S.D. SAN GIOVANNI CALCIO, 

d e l i b e r a

  - il non luogo a procedere nei confronti del calc. PETRILLO TOMMASO, del sig. COCCHI MARCO e dell’A.S.D. SAN GIOVANNI CALCIO, disponendo l’archiviazione del procedimento.

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