COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 24/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale SETTORE GIOVANILE E SCOLA

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.figc-dilettanti-er.it e sul

Comunicato Ufficiale N°34 del 24/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Reg.Giovanissimi

98  RECLAMO PROPOSTO DA A.S. CERVIA 1920

avverso perdita gara, squalifica per 1 giornata calc. VITTORIOSO VINCENZO e inibizione al 24.2.2010 dir.acc.uff.FOSCHINI DAVIDE 

delibera del G.S. del C.R.E.R.  contenuta nel C.U.n.  32 del 10.2.2010

gara  CASTELBOLOGNESE – CERVIA del 6.12.2009

L’A.S. CERVIA 1920 ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che il calc.VITTORIOSO, espulso nella gara Cervia-Gambettola del 22.11.2009 e squalificato per 2 giornate di gara, come a C.U. C.R.E.R. n. 23 del 2.12.2009, non ha partecipato alle gare Cervia – Forlì del 29.11.2009 e Classe – Cervia del 3.12.2009 e, pertanto, avendo già scontato la sanzione comminatagli, è stato schierato in campo nella gara di cui all’oggetto, convinti della regolarità della sua posizione.

Dichiarandosi alquanto perplessa circa i provvedimenti assunti in primo grado, ne chiede l’annullamento.

La Commissione,

- premesso che le perplessità messe in evidenza dalla reclamante, non sarebbero certamente sorte se la stessa A.S. Cervia 1920, al ricevimento della copia del reclamo dell’A.P.D. Castelbolognese U.S.I.C. del 7.12.2009, inviatale con raccomandata 7.12.2009 - adempimento che il C.G.S. prevede espressamente per mettere in condizione le controparti di fare presenti le proprie ragioni all’Organo di giustizia adito -  si fosse fatta carico di comunicare al predetto Organo le controdeduzioni circa la posizione del calc.Vittorioso;

- visti gli atti ufficiali;

- preso atto che il calc. VITTORIOSO, espulso nella gara Cervia – Gambettola del 22.11.2009, con provvedimento pubblicato sul C.U. C.R.E.R.n. 23 del 2.12.2009 venne squalificato per 2 giornate di gara;

- accertato che il calc. VITTORIOSO non ha preso parte alle gare Cervia – Forlì del 29.11.2009 e Classe – Cervia del 3.12.2009;

- ritenuto che il calc. VITTORIOSO abbia partecipato con pieno titolo alla gara di cui è oggetto,

d e l i b e r a

- di annullare la perdita per 0 – 3 a carico dell’A.S. CERVIA 1920 della gara CASTELBOLOGNESE – CERVIA, la squalifica per 1 giornata del calc. VITTORIOSO VINCENSO e l’inibizione al 24.2.2020 del dir.acc.uff.FOSCHINI DAVIDE e di omologare il risultato acquisito sul campo : CASTELBOLOGNESE 0 – CERVIA 6.

Nulla dispone per la tassa, non versata.

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