COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 dell’ 21/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS SORA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 86 dell’ 21/1/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS SORA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 19 DEL 17.12.2009
(Gara: VIS SORA – RIPI del 12.12.2009 – Campionato III Categoria Frosinone)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la Società reclamante lamenta l’ammenda comminata dal Giudice Sportivo in quanto totalmente estranea ai fatti contestati, in quanto i danneggiamenti all’autovettura del Direttore di gara erano stati causati dai tifosi della Società ospitata, anche perché i tifosi del Vis Sora non avevano alcun motivo di contestazione sulla direzione della gara (una sola ammonizione subita – rigore a favore)
Di contro, invece, il Ripi, oltre ad aver subito un rigore contro, aveva visto espellere ben 2 calciatori, circostanza che ha dato luogo a rimostranze verso l’arbitro durante la gara.
Oltretutto la Società reclamante non era a conoscenza di quale fosse l’autovettura dell’arbitro in quanto lo stesso non aveva nè consegnato le chiavi, né tantomeno indicato quale e dove fosse parcheggiata.
Ascoltato telefonicamente l’arbitro da questa Commissione, lo stesso confermava sostanzialmente quanto esposto dal VIS SORA, ritenendo inverosimile che sostenitori della Società reclamante avessero potuto rendersi colpevoli del danneggiamento dell’autovettura.
Pertanto, questa Commissione
DELIBERA
Di revocare il provvedimento dell’ammenda di € 100 con l’obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati a carico della Società SORA adottato dal Giudice Sportivo con C.U. in epigrafe.
Rimette gli atti al Giudice di primo grado affinché adotti i provvedimenti del caso a carico della Società RIPI.
La tassa reclamo va restituita.
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