COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 dell’ 21/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACTIVE NETWORK FUTSAL
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 86 dell’ 21/1/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA' ACTIVE NETWORK FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 28/1/2010 A CARICO DEI CALCIATORI DE FEO CLAUDIO E OTTAVIANI EMANUELE, FINO ALL'11/2/2010 A CARICO DEI CALCIATORI ANSALONE ALBERTO E DI LANDRI GIOVANNI, NONCHE' AVVERSO L'AMMENDA DI € 500,00 A CARICO DELLA SOC. ACTIVE NETWORK FUTSAL ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 10/12/09
( Gara: Active Network Futsal - Santa Marinella del 4/12/09 - Camp. C5 “D” VT)
La Commissione Disciplinare;
· visto il reclamo in epigrafe;
· esaminati gli atti ufficiali;
· udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro, osserva:
A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto la eccessività dell'ammenda comminata alla società, dal momento che a fine gara un solo sostenitore sarebbe entrato sul terreno di gioco, mentre per quanto concerne i calciatori De Feo, Ottaviani, Ansalone e Landi, la stessa ricorrente ha escluso che essi siano venuti a contatto fisico con l'Arbitro, avendo soltanto protestato verbalmente insieme al tutti gli altri giocatori, talché, stante la confusione, neppure si comprende come il Direttore di Gara abbia potuto identificare ogni singolo giocatore.
Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro, dopo aver confermato in toto il contenuto del referto di gara, nel quale i fatti risultano già descritti dettagliatamente, ha ribadito che al termine dell'incontro una decina di sostenitori dell'Active Network Futsal erano entrati sul terreno di gioco e si erano avvicinati a lui con atteggiamento minaccioso e aggressivo, trattenuti e frenati dai dirigenti della squadra ospite; uno dei tifosi lo aveva tuttavia raggiunto e lo aveva spinto con violenza contro il telo del campo sportivo, successivamente lo aveva stretto con forza al collo, provocandogli forte dolore, prima di venire allontanato dal capitano dell'Active e dall'allenatore del Santa Marinella. L'Arbitro ha inoltre precisato che, sempre al termine della gara, nel corso della violenta protesta collettiva, i calciatori De Feo e Ottaviani – da lui riconosciuti visivamente, in quanto già noti per averli arbitrati in altre gare – lo avevano trattenuto per la maglia e gli avevano rivolto insulti, mentre contestualmente i calciatori Di Landri e Ansalone – anch'essi riconosciuti visivamente per averli più volte arbitrati in passato – gli avevano poggiato entrambe la mani sul petto con forza, spingendolo e rivolgendogli insulti e minacce.
Alla luce delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, risultano quindi comprovati non solo i gesti violenti e aggressivi compiuti da un sostenitore della Soc. Activ Network Futsal nei confronti dell'Arbitro, ma anche i comportamenti invasivi, minacciosi ed offensivi posti in essere nei confronti di quest'ultimo dai tesserati della società ricorrente, sicché giudicate del tutto congrue e adeguate alla gravità dei fatti le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo,
DELIBERA
di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica fino al 28 gennaio 2010 a carico dei calciatori DE FEO CLAUDIO e OTTAVIANI EMANUELE e fino all'11 febbraio 2010 a carico dei calciatori ANSALONE ALBERTO e DI LANDRI GIOVANNI; conferma inoltre l'ammenda di € 500,00 a carico della Soc. ACTIVE NETWORK FUTSAL.
La tassa di reclamo va incamerata.