COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 93 del 11/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIANOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO D
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 93 del 11/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIANOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.4.2010 A CARICO DEL CALCIATORE LATINA SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 89 DEL 28.1.2010
(Gara: S. AMBROGIO – GIANOLA del 24.1.2010 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società GIANOLA fa presente che lo sputo non era indirizzato all’arbitro, ma verso alcuni tifosi che coprivano di insulti il ragazzo, in quanto invitava l’arbitro a far uscire dal campo un atleta infortunato.
Chiede, pertanto, una congrua riduzione del provvedimento.
L’arbitro nel proprio referto riporta in modo chiaro l’episodio affermando che al 15mo del secondo tempo il calciatore LATINA SIMONE, a giuoco fermo, sputava nella direzione del direttore di gara da circa 2 metri senza colpirlo.
Stante quanto sopra, vista la puntuale rappresentazione dell’episodio da parte dell’arbitro e, quindi, l’infondatezza dell’assunto della ricorrente, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società GIANOLA e, per l’effetto, si conferma la decisione impugnata.
La tassa reclamo viene incamerata.