COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 93 del 11/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALBALONGA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 93 del 11/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALBALONGA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE RAPARELLI PATRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 52 DEL 21.1.2010
(Gara: SPES MONTESACRO – ALBALONGA del 16.1.2010 – Campionato Allievi Regionali Fascia B)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata che ha ribadito le deduzioni espresse nel ricorso.
Ritenuto che possono essere assunte alcune argomentazioni della reclamante circa le provocazioni di cui è stato fatto oggetto il calciatore RAPARELLI ed il suo comportamento riconciliativo a fine gara, talchè la sanzione può essere lievemente ridotta, restando però ferma la censurabilità della sua espressione, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società ALBALONGA e, per l’effetto, di ridurre la squalifica al calciatore RAPARELLI PATRIZIO da 5 a 4 gare.
La tassa reclamo va restituita.
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