COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 93  del 11/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ EAGLES CEPRANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQU

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 93  del 11/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ EAGLES CEPRANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30402011 A CARICO DEL CALCIATORE SCACCIA DANILO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 27 DEL 28.1.2010, DI INIBIZIONE FINO AL 31.10.2010 A CARICO DEL DIRIGENTE SCACCIA MARIO E FINO AL 30.6.2010 A CARICO DEL DIRIGENTE LOMBARDI ROBERTO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 28 DEL 30.1.2010

(Gara: EAGLES CEPRANO – S.VITO C5 del 16.1.2010 – Campionato C5 Serie D Frosinone)

La Commissione disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;

attesa la fede privilegiata che il Codice di Giustizia Sportiva riconosce al referto arbitrale e valutate le tesi difensive argomentate nel ricorso della parte reclamante, si deve ritenere sostanzialmente accertata la responsabilità dei reclamanti per i fatti loro contestati,

Tuttavia, anche in considerazione del comportamento dei Dirigenti, così come descritto nel referto arbitrale, si ritiene di poter migliorare le singole sanzioni nella misura indicata nel dispositivo.

In effetti, dalla lettura del referto arbitrale, si evince che i soggetti sanzionati adottavano una condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro e degli Organi Federali. Pertanto si deve escludere ogni connotato di violenza almeno per quanto concerne le posizioni  dei Sigg.ri SCACCIA MARIO e LOMBARDI ROBERTO.

Tanto premesso, questa Commissione Disciplinare

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica di SCACCIA DANILO dal 30.4.2011 al 31.12.2010, l’inibizione al Dirigente SCACCIA MARIO dal 31.10.2010 al 30.6.2010 e al Dirigente LONBARDI ROBERTO dal 30.6.2010 al 30.4.2010.

La tassa reclamo va restituita.

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