COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97  del 18/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ  JUNIOR PORTUENSE  AVVERS

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 97  del 18/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETÀ  JUNIOR PORTUENSE  AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D’ ARPINO DANILO FINO AL 12. 03. 2010, DEL CALCIATORE MARENGO LUCA FINO AL 30. 04. 2010, INIBIZIONE DEL DIRIGENTE TOMASSINI ALESSANDRO FINO AL 31. 12. 2012 E DELL’ AMMENDA DI EURO 500 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R.LAZIO CON C.U. N. 84 DEL 14.1.2010

(Gara: JUNIRO PORTUENSE – CUS ROMA del 10.1.2010 – Campionato II Categoria)

La Commissione Disciplinare

visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Soc. Junior Portuense sia nel reclamo originario, che in sede di audizione, ha fatto presente preliminarmente che la rissa di fine gara ha coinvolto i giocatori di entrambe le squadre , sicchè non comprende come l’ arbitro abbia potuto identificare esclusivamente loro tesserati e solo due calciatori avversari. Precisa la ricorrente che solo ai loro calciatori sono stati attribuiti dall’ arbitro, nel caos generale, gesti di violenza nei confronti di avversari, senza tener conto delle gravi provocazioni a cui  erano stati sottoposti. Ci tiene a puntualizzare la Soc. Junior Portuense  che il dirigente Tomassini Alessandro, più volte premiato da varie istituzioni per il passato sportivo, non ha avuto alcun contatto fisico con l’ arbitro e che le offese da lui esternate erano indirizzate esclusivamente ai tesserati  della squadra avversaria, per le provocazioni ricevute.

Per quanto riguarda i calciatori D’ Arpino Danilo e Marengo Luca, la Soc. Junior Portuense nutre forti perplessità sul loro riconoscimento,per lo stato di enorme confusione esistente dinanzi agli spogliatoi. Nel chiedere per questi motivi una rivisitazione dei provvedimenti adottati, la Soc.Junior Portuense in occasione dell’ audizione, ha fatto presente che non intende ricorrere avverso l’ entità dell’ ammenda comminatagli.

Detto tutto ciò questa Commissione di Disciplina Territoriale è passata ad esaminare il contenuto del referto arbitrale, dall’ esame del quale, i fatti addebitati ai responsabili e sanzionati dal competente Giudice Sportivo risultano in modo inequivocabile, anche se appare difficile configurare una rissa in cui vengono individuati per essersi picchiati ed offesi diversi tesserati di una compagine sportiva e pochi dell’ altra.

Comunque al di là di tali considerazioni, questa Commissione, dopo aver fatto una analisi attenta e minuziosa dei fatti accaduti, ha potuto configurare il comportamento del dirigente Tomassini Alessandro, il quale ha certamente avuto reazioni spropositate e violente, nei confronti di tesserati dell’ altra squadra,sicuramente per provocazioni subite, in una ottica  di manifesta violenza esagitata, certamente deprecabile e censurabile,senza però particolari conseguenze fisiche per l’ arbitro stesso, a cui il Tomassini gli appoggiava la fronte causandogli leggero fastidio.Si è quindi dell’ avviso che il provvedimento disciplinare possa essere adeguatamente ridimensionato e riportato entro limiti di minore entità.

Per quanto riguarda il calciatore D’ Arpino l’ arbitro, pur nello stato di confusione, lo ha riconosciuto,anche se si era tolta la maglia da gioco, come responsabile di atti aggressivi nei confronti di calciatori ospiti, per cui si ritiene che la pena possa essere confermata.

 Qualche perplessità ha questa Commissione in ordine a quanto riferito dal direttore di gara per il calciatore  Marengo Luca , perché se avesse colpito con i tacchetti degli scarpini da gioco al collo il dirigente avversario, non gli avrebbe provocato un semplice rossore, ma ben altre conseguenze. E’ quindi condivisibile la richiesta di diminuzione del provvedimento disciplinare adottato nei confronti del sopracitato Marengo, al quale vengono però riconosciuti gli altri comportamenti.

Conseguentemente,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il ricorso in argomento e per l’ effetto riduce il provvedimento disciplinare a carico del dirigente Tomassini Alessandro fino al 31. 12 2010, di ridurre la squalifica del calciatore Marengo Luca fino al 31. 03 2010, di confermare la squalifica per il calciatore D’ Arpino Danilo fino al 12. 03. 2010 e l’ ammenda di Euro 500.

La tassa reclamo si restituisce.

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