COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 97  del 18/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ LADISPOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 97  del 18/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ LADISPOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ORCHI MIRKO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 57 SGS DEL 4.2.2010

(Gara: LADISPOLI – N. TOR TRE TESTE del 31.1.2010 – Campionato G.mi Reg. Ecc.)

La Commissione Disciplinare

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;

ritenuto che la squalifica inflitta al calciatore ORCHI possa essere lievemente ridotta in relazione al gesto addebitato allo stesso, che si concretizzava, in sostanza, in un atto inconsulto, non foriero di conseguenza per l’arbitro e dovuto all’amarezza di aver  subito un’espulsione, peraltro congrua.

Tanto premesso e considerato, questa Commissione

DELIBERA

Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società LADISPOLI e, per l’effetto, di ridurre la squalifica al calciatore ORCHI MIRKO da 4 a 3 gare.

La tassa reclamo va restituita.

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