COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 100  dell’ 25/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.S.D. NETTUNO AVVERSO I PROVVEDIMEN

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 100  dell’ 25/02/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETÀ A.S.D. NETTUNO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI GALLACE ROCCO SALVATORE,  CAPONI GIAMMARCO, PETRANGELI MANUEL FINO AL 26. 03. 2010 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON IL COMUNICATO UFFICIALE N. 35 DEL 4. 02 2010

(GARA: REAL MARCONI ANZIO ASD NETTUNO DEL 30. 01 2010 – Jun. Prov. Roma )

La società ASD Nettuno con il presente reclamo tiene preliminarmente a precisare  che è completamente d’ accordo  con quanto deciso dal Giudice Sportivo riguardo al comportamento particolarmente grave tenuto dal calciatore GALLACE ROCCO SALVATORE nei confronti dell’ arbitro. Ritiene la ricorrente  invece che le sanzioni adottate nei confronti dei calciatori CAPONI GIAMMARCO e PETRANGELI MANUEL siano originate da un fraintendimento, in quanto si sono ben guardati dallo spingere l’ arbitro e che probabilmente, nella calca al rientro negli spogliatoi, sono venuti a contatto con lui, ma senza alcuna volontà di fatto, al contrario di quanto è accaduto per il calciatore Gallace.

Alla luce di tali chiarimenti chiede la soc. ASD Nettuno una diminuzione della pena per i due predetti calciatori, il cui comportamento non può essere sanzionato come quello del calciatore Gallace.

Questa Commissione di Disciplina Territoriale, in effetti , ha rilevato che mentre i calciatori Caponi e Petrangeli si sono limitati ad una eccessiva protesta, spintonando lievemente l’ arbitro, il Gallace invece, oltre a tale comportamento si è distinto per aver minacciato e offeso ripetutamente il direttore di gara

Il reclamo è quindi da considerarsi fondato, trovando accoglimento le motivazioni  esposte dalla società  ASD Nettuno.

Conseguentemente, questa Commissione Disciplinare Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il ricorso presentato dalla ASD Nettuno e, per l’ effetto,riduce la squalifica dei calciatori Caponi Giammarco e Petrangeli Manuel dal 26. 03 2010 al 5. 03. 2010, e di confermare la squalifica del calciatore Gallace Rocco Salvatore  fino al 26. 03. 2010.

La tassa reclamo si restituisce..

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