COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 18/02/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Crescenzago  Cam

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 31 del 18/02/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Reclamo Società AC Crescenzago  Camp. Jun. Reg. Gir. A

Gara Crescenzago/Bareggio del  23/01/2010

CU n. 29 del CRL datato 04/02/2010

La società CRESCENZAGO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore FERE’ Mattia sino al 31.03.2010 e comminato l’ammenda di Euro 20,00 chiedendo la rettifica della decisione con l’annullamento della squalifica inflitta al FERE’ e, comminarla al calciatore Antonio GIAMBRONE in quanto unico responsabile dei fatti così come riconosciuto dallo stesso. La società  CRESCENZAGO chiede altresì l’annullamento dell’ammenda inflitta.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: preliminarmente occorre rilevare come il reclamo proposto sia parzialmente inammissibile. Infatti, per quanto riguarda l’ammenda di 20,00 Euro la stessa non è impugnabile ai sensi dell’art.45 comma 3 lett.d) non sono impugnabili in alcuna sede ad eccezione della impugnabilità del Presidente Federale i provvedimento pecuniari non superiori a 50,00 Euro per le società partecipanti ai campionati Juniores regionali come nel caso di specie.

Per quanto riguarda la squalifica del calciatore FERE’ Mattia si rileva quanto segue: il direttore di gara nel suo referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, descrive chiaramente l’accaduto. A fine gara infatti, il FERE’ n.11 della reclamante dopo aver insultato l’arbitro lo spingeva per tre volte con le mani sul petto proferendo frasi ingiuriose e minacciose. L’arbitro riconosce il responsabile dei fatti e descrive chiaramente l’accaduto, inoltre il direttore di gara, in seguito alla comunicazione della reclamante deposita presso il CRL in data 26.01.2010, con la quale si denunciava l’errore nell’identificazione del calciatore, ribadiva e confermava al GS quanto riportato nel referto arbitrale. La dichiarazione del calciatore GIAMBRONE con la quale lo stesso si assume la responsabilità dell’accaduto non può certamente inficiare quanto più volte confermato dall’arbitro che, sentito telefonicamente anche da Questa Commissione per ulteriori chiarimenti, ha ribadito che il responsabile dei fatti descritti nel rapporto arbitrale è il FERE’ Mattia n.11 della reclamante.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto del comportamento del calciatore sanzionato la squalifica inflitta dal GS appare congrua e meritevole di conferma.

Tanto premesso e ritenuto

RIGETTA

Il reclamo proposto e dichiara l’inammissibilità dello stesso in relazione alla ammenda inflitta dal GS. Tassa addebitata.

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