F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55/CDN del 04/02/2010  (146) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JOSE’ MARIO DOS SANTOS FELIX MOURINHO (tesserato della Soc. FC Internazionale Milano SpA) E DELLA SO

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55/CDN del 04/02/2010

 (146) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JOSE’ MARIO DOS SANTOS FELIX MOURINHO (tesserato della Soc. FC Internazionale Milano SpA) E DELLA SOCIETA’ FC INTERNAZIONALE MILANO SpA (nota n. 3787/622pf09-10/SP/blp dell’11.1.2010).

Con provvedimento dell’11.1.2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

● il Sig. Josè Mario Dos Santos Felix Mourinho, allenatore della Società FC Internazionale Milano Spa, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, per aver espresso, dopo l’incontro Atalanta-Inter del 13.12.2009, frasi ingiuriose nei confronti di un giornalista, nonché per averlo afferrato per le braccia;

● la Società FC Internazionale Milano Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato.

All’inizio della riunione odierna, il Sig. Josè Mario Dos Santos Felix Mourinho e la Società FC Internazionale Milano Spa, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Josè Mario Dos Santos Felix Mourinho e la Società FC Internazionale Milano Spa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, CGS (“pena base per il Sig. Josè Mario Dos Santos Felix Mourinho, sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita ai sensi dell’ art. 23, CGS a € 13.000,00 (Euro tredicimila/00); “pena base per la Società FC Internazionale Milano Spa, sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 20.000,00 (Euro ventimila/00)”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ al Sig. Josè Mario Dos Santos Felix Mourinho l’ammenda di € 13.000,00 (Euro tredicimila/00) ; ▪ alla Società FC Internazionale Milano Spa l’ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00); Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

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