F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55/CDN del 04/02/2010  (147) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO PERINETTI (Direttore Sportivo della Soc. AS Bari SpA), MASSIMO DONATI (calciatore tesserato

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55/CDN del 04/02/2010

 (147) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO PERINETTI (Direttore Sportivo della Soc. AS Bari SpA), MASSIMO DONATI (calciatore tesserato della Soc. AS Bari SpA) E DELLA SOCIETA’ AS BARI SpA (nota n. 3794/605pf09-10/SP/blp dell’11.1.2010).

Con provvedimento dell’11.1.2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

● il Sig. Giorgio Perinetti, Direttore Sportivo e Legale Rappresentante della Società AS Bari Spa, e il Sig. Massimo Donati, calciatore tesserato della Società AS Bari Spa, per rispondere della violazione dell’art. 5, comma 1, CGS, per avere espresso, mediante dichiarazioni pubblicate su organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell’ambito federale;

● la Società AS Bari Spa, della violazione di cui all’art. 4, commi 1 e 2, e dell’art. 5, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, in ordine a quanto ascritto al proprio Legale Rappresentante nonché al proprio tesserato.

All’inizio della riunione odierna, i Sig.ri Giorgio Perinetti, Massimo Donati e la Società AS Bari Spa, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento i Sig.ri Giorgio Perinetti, Massimo Donati e la Società AS Bari Spa, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base per il Sig. Giorgio Perinetti, sanzione dell’ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 6.000,00 (Euro seimila/00); pena base per il Sig. Massimo Donati, sanzione dell’ammenda di € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 3.000,00 (Euro tremila/00); pena base per la Società AS Bari Spa, sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 10.000,00 (Euro diecimila/00)”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ al Sig. Giorgio Perinetti l’ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00); ▪ al Sig. Massimo Donati l’ammenda di € 3.000,00 (Euro seimila/00); ▪ alla Società AS Bari Spa l’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

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