F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55/CDN del 04/02/2010 (155) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE MUSCI (Presidente della Soc. AS Andria BAT), SEBASTIANO TROIA (A.D. e dirigente tesserato della
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55/CDN del 04/02/2010
(155) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE MUSCI (Presidente della Soc. AS Andria BAT), SEBASTIANO TROIA (A.D. e dirigente tesserato della Soc. AS Andria BAT) E DELLA SOCIETA’ AS ANDRIA BAT (nota n. 3915/629pf09-10/GT/dl del 13.1.2010).
Il deferimento Con provvedimento del 13.1.2010, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione il Dott. Pasquale Musci, Presidente della AS Andria Bat, e il Signor Sebastiano Troia, Amministratore Delegato e dirigente tesserato della AS Andria Bat, per la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, in relazione all’articolo 53, comma 1, 3 e 8, NOIF (come integrato dall’art 3.1 A.a.3) della Sezione 3 – Attività Giovanile – del Comunicato Ufficiale N°. 1 del 1.7.2009 del Settore Giovanile e Scolastico), per aver, entrambi, disatteso l’obbligo di partecipare, con una propria squadra, al Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti e per aver comunicato il ritiro della stessa Società, un giorno prima l’inizio della suddetta competizione. Destinataria del deferimento è anche la Società AS Andria Bat a titolo di responsabilità
diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e al proprio dirigente. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione degli addebiti, il Dott. Pasquale Musci, il Sig. Sebastiano Troia e la AS Andria Bat Srl, facevano pervenire una memoria difensiva congiunta, nella quale venivano contestati gli addebiti loro mossi. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, con l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Pasquale Musci l’inibizione per mesi 6 (sei), per il Sig. Sebastiano Troia, l’inibizione per mesi 4 (quattro) ed alla AS Andria Bat Srl l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00). È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale ha richiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati. I motivi della decisione La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, valutate le prove prodotte dalla Procura Federale, nonché all’esito dell’odierno dibattimento, rileva quanto segue. La vicenda trae origine dalla nota del 10.12.2009 del segretario del Settore Giovanile e Scolastico della Figc, con la quale, denunciava un comportamento antiregolamentare posto in essere dai soggetti deferiti. Dagli atti ufficiali risulta che, in data 31.7.2009, termine ultimo per l’inoltro delle iscrizioni, al Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti, la Società AS Andria Bat Srl, inviava, via fax, l’iscrizione al suddetto Campionato, firmata dall’Amministratore Unico Dott. Sebastiano Troia. Successivamente, in data 25.9.2009, ovvero un giorno prima l’inizio del Campionato di cui sopra, la Società AS Andria Bat Srl comunicava al Settore Giovanile e Scolastico il ritiro della squadra dal campionato. Tale comportamento, chiaramente antiregolamentare, e riconosciuto tra l’altro dal Signor Troia a nome dell’Andria Bat Srl nella lettera del 23.9.2009 inviata alla FIGC, incideva sul regolare svolgimento del Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti 2009/2010. Infatti, secondo la normativa vigente, le Società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate. Non può essere meritevole di accoglimento l’eccezione preliminare formulata dai deferiti, in quanto il comportamento antiregolamentare assume un rilievo che non ha natura di tipo amministrativo, in quanto coinvolge norme cogenti, ivi inclusa la normativa prevista dal CGS e dalle NOIF. Nel merito, si rileva che da un esame delle prove prodotte dalla Procura Federale e all’esito del dibattimento sono emerse prove sufficienti a evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del Dott. Pasquale Musci, Presidente della AS Andria Bat, e del Sig. Sebastiano Troia, Amministratore Delegato nonché dirigente tesserato della AS Andria Bat, per la violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 53 commi 1, 3 e 8 delle NOIF (come integrato dall’art 3.1 A.a.3) della Sezione 3 – Attività Giovanile – del Comunicato Ufficiale N°. 1 del 1.7. 2009 del Settore Giovanile e Scolastico); nonché della Società AS Andria Bat Srl, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e al proprio dirigente. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto commina le seguenti sanzioni: ▪ al Dott. Pasquale Musci, Presidente della AS Andria Bat la sanzione dell’inibizione per mesi 4 (quattro); ▪ al Sig. Sebastiano Troia, la sanzione dell’inibizione per mesi 4 (quattro); ▪ per la Società AS Andria Bat Srl la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila,00).
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