F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55/CDN del 04/02/2010 (170) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SAMUEL AMBROSOLI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. AS Varese 1910 SpA), PIETRO FRONTINI (diri
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55/CDN del 04/02/2010
(170) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SAMUEL AMBROSOLI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. AS Varese 1910 SpA), PIETRO FRONTINI (dirigente della Soc. AS Varese 1910 SpA) E DELLA SOCIETA’ AS VARESE 1910 SpA (nota n. 4136/757pf09-10/AM/ma del 10.1.2010). Visti gli atti;
letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 20 gennaio 2010 nei confronti di:
● Samuel Ambrosoli, calciatore tesserato per la AS Varese 1910 Spa, per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, CGS, dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento per aver disputato in data 25 novembre 2009 una gara senza averne titolo perché non tesserato;
● Pietro Frontini, dirigente della AS Varese 1910 Spa, per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, commi 2 e 6, CGS, dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto la distinta della gara Varese-Pergocrema del 25 novembre 2009, in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, malgrado il giocatore Samuel Ambrosoli non ne avesse titolo;
● la AS Varese 1910 Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, CGS.
Esaminata la memoria 30 gennaio 2010 depositata in giudizio dai deferiti con la quale si assume che, essendo l’Ambrosoli tesserato per la AS Varese 1910 ininterrottamente dalla stagione 2004/2005 si sarebbe determinato un “inevitabile e più che giustificato affidamento incolpevole da parte della Società in ordine alla sussistenza del vincolo con il calciatore” e che tale situazione sarebbe comprovata dai numerosi comunicati ufficiali dai quali risulterebbero irrogate sanzioni disciplinari nei confronti del calciatore, quale tesserato per la AS Varese 1910; ascoltato il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per Samuel Ambrosoli squalifica per anni 2 (due), per Pietro Frontini inibizione per anni 2 (due), per l’AS Varese 1910 penalizzazione di 2 (due) punti da scontarsi nel girone di Coppa Italia di cui alla partita in questione e ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00); ascoltati, altresì, il rappresentante della Società e il difensore dei soggetti deferiti, il quale ha ribadito quanto già esposto nella propria memoria difensiva chiedendo in via principale il rigetto del deferimento e in via subordinata l’irrogazione della sanzione dell’ammonizione per tutti i soggetti deferiti; accertato che in effetti il giocatore Ambrosoli ha militato sempre nelle file della AS Varese 1910 giocando (come comprovato dagli stessi deferiti) come giovane dilettante (Campionato Nazionale Juniores Berretti); accertato, altresì, che tale qualifica non gli poteva consentire di giocare nella squadra partecipante alla Coppa Italia di Lega Pro, pur anche se si trattava della stessa Società, essendo necessario allo scopo il tesseramento come “giovane di serie”, tesseramento intervenuto solo due giorni dopo lo svolgimento della partita Varese-Pergocrema; rilevato, pertanto, che il giocatore Samuel Ambrosoli ha giocato la partita in questione in posizione irregolare e che il Sig. Pietro Frontini, attestando il regolare tesseramento dell’Ambrosoli, ha reso una affermazione contraria al vero; ritenuto che non può essere invocato il principio di buona fede trattandosi nella fattispecie di norme chiare e di non discutibile lettura; considerata che, accertata la responsabilità dei soggetti deferiti, scaturisce di conseguenza la responsabilità della Società di appartenenza di detti soggetti; valutato, ai fini della sanzione da irrogare a calciatore e dirigente, che non può essere considerata come minimo edittale la pena richiesta dovendosi intendere tale pena riferita al caso di utilizzazione di calciatore mai prima tesserato e non per l’ipotesi di diverso necessario tipo di tesseramento non effettuato, conseguentemente gli stessi potranno essere sanzionati ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, CGS; P.Q.M. in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: ▪ al Sig. Samuel Ambrosoli la squalifica fino al 23 febbraio 2010; ▪ al Sig. Pietro Frontini l’inibizione per mesi 2 (due); ▪ alla AS Varese 1919 Spa la penalizzazione di 2 (due) punti nel girone di Coppa Italia – Lega Pro, per il quale si è giocata la partita Varese-Pergocrema del 25 novembre 2009 oltre all’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).
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