F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56/CDN del 11/02/2010 (145) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE NAVE (calciatore già tesserato per la Soc. US Castrovillari Calcio, attualmente tesserato per l
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56/CDN del 11/02/2010
(145) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE NAVE (calciatore già tesserato per la Soc. US Castrovillari Calcio, attualmente tesserato per la Soc. ASD Morolo Calcio) DOMENICO VACCA (Segretario DELLA Soc. US Castrovillari Calcio), ENRICO MAZZA (vice allenatore della Soc. US Castrovillari Calcio) E DELLA SOCIETA’ US CASTROVILLARI CALCIO (nota n. 3472/594pf08-09/AM/ma del 17.12.2009).
(160) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA NAVE (calciatore attualmente tesserato per Società inattiva), DOMENICO VACCA (Segretario DELLA Soc. US Castrovillari Calcio), ENRICO MAZZA (vice allenatore della Soc. US Castrovillari Calcio) E DELLA SOCIETA’ US CASTROVILLARI CALCIO (nota n. 4057/601pf08-09/AM/ma del 18.1.2010).
La Procura Federale, con proprio atto del 17.12.2009 deferiva innanzi a questa Commissione, i Sig.ri Domenico Vacca ed Enrico Mazza entrambi tesserati per la US Castrovillari Calcio, per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS per aver ricevuto ed utilizzato una scrittura recante la firma apocrifa del calciatore Salvatore Nave, tesserato per la suindicata Società; deferiva inoltre la Società US Castrovillari Calcio per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS; con il medesimo atto, deferiva inoltre, il calciatore Salvatore Nave, già tesserato con la suindicata Società, per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, per aver apposto in calce al reclamo presentato dal fratello Nicola alla Commissione Accordi Economici la falsa firma di quest’ultimo. Con atto del 18 gennaio 2010, la Procura Federale, deferiva i Sig.ri Domenico Vacca ed Enrico Mazza per violazione dell’art. 1 comma 1, CGS, per aver ricevuto ed utilizzato una scrittura recante la falsa firma di Nicola Nave, anch’egli già tesserato per la US Castrovillari Calcio. Deferiva quest’ultima Società per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2, CGS. Deferiva, infine, il calciatore Nicola Nave ai sensi dell’art. 1, comma 1, CGS, per aver consentito che in calce al reclamo presentato alla Commissione Accordi Economici venisse apposta dal di lui fratello Salvatore la falsa sottoscrizione dell’atto. I due procedimenti vengono riuniti per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva. La Commissione ritiene che non sia stata raggiunta la piena prova, in assenza di un accertamento tecnico, in ordine alla responsabilità dei due tesserati della US Castrovillari Calcio. Entrambi hanno dichiarato che i due calciatori apposero in loro presenza la firma sul documento “liberatorio” poi prodotto in sede di Commissione Accordi Economici. Né appare, ai fini del decidere, sufficiente il disconoscimento delle firme effettuato dai due calciatori. Ancor meno significativo appare la ritenuta diversità tra le firme in contestazione e quelle ritenute autentiche, perché apposte su documenti prodotti dai due “fratelli” in sede di giudizio innanzi alla Commissione Accordi Economici, in primo luogo perché trattasi di un giudizio affidato ad una sensazione e non fondato su elementi di natura tecnico-scientifica, quale può essere la perizia grafica; in secondo luogo, non va dimenticato che per stessa loro ammissione uno dei due Nave ha apposto la firma apocrifa sul reclamo inoltrato dal fratello. L’assenza di elementi di certezza in ordine alla falsità delle firme, impone il proscioglimento dei due dirigenti della US Castrovillari Calcio e della medesima Società. Diverso appare il giudizio a carico dei due Nave, la cui responsabilità deve essere dichiarata in quanto resa certa dalla dichiarazioni spontanee ed ammissive di Nicola Nave, il quale nel disconoscere la propria firma apposta sul suo reclamo alla Commissione Accordi Economici ha indicato, nella persona del fratello Salvatore l’autore della falsificazione. P.Q.M. LA Commissione Disciplinare Nazionale respinge il deferimento nei confronti dei Sig.ri Vacca Domenico e Mazza Enrico nonché della US Castrovillari Calcio. Irroga a ciascuno dei Calciatori, Sig.ri Nicola Nave e Salvatore Nave la squalifica per mesi 2 (due).
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