F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59/CDN del 18/02/2010 (156) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELLA GENTILE (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. FC Igea Virus Barcellona
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59/CDN del 18/02/2010
(156) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELLA GENTILE (Amministratore unico e Legale rappresentante della Soc. FC Igea Virus Barcellona Srl) E DELLA SOCIETA’ FC IGEA VIRTUS BARCELLONA Srl (nota n. 4065/474pf09-10/SP/blp del 18.1.2010).
Il deferimento Con provvedimento del 18 gennaio 2010, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare:
● la Sig.ra Gabriella Gentile, amministratore unico e legale rappresentante della Società F.C. Igea Virtus Barcellona Srl, per la violazione dell’art. 10, comma 3, seconda parte, del CGS, in relazione all’allegato A) paragrafo IV lettera A) punto 2) del C.U. del C.F. N°. 142/A del 28 maggio 2009, per il mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;
● la Società F.C. Igea Virtus Barcellona Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per la condotta ascrivibile al proprio amministratore unico e legale rappresentante. Gli incolpati, nei termini previsti, non hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla riunione odierna, è comparso il solo rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso il proprio intervento con la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e la conseguente richiesta di irrogazione delle seguenti sanzioni: 1) per la Sig.ra Gabriella Gentile, amministratore unico e legale rappresentante della Società F.C. Igea Virus Barcellona Srl, l’inibizione per mesi3 (tre); B) per la Società F.C. Igea Virtus Barcellona Srl, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nel campionato 2009/2010. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e ascoltate le parti, rileva quanto segue. Dalla documentazione in atti emerge come la Co.Vi.So.C., con nota del 10.11.2009, prot. N°. 3120.04/GC/cc, abbia comunicato alla Procura Federale che la Società F.C. Igea Virtus Barcellona Srl non aveva documentato, entro il termine del 2.11.2009, il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009, così come prescritto dall’allegato A), paragrafo IV, lettera A), punto 2) del C.U. del C.F. N°. 142/A del 28 maggio 2009. Trattasi di circostanza fattuale che gli odierni deferiti non hanno, in alcun modo, contestato. L’omesso versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009, configura, all’evidenza, violazione dell’art. 10, comma 3, del CGS. Alla luce di quanto sopra, deve essere affermata la responsabilità della Sig.ra Gabriella Gentile, per la violazione dell’art. 10, comma 3, seconda parte, del CGS, in relazione all’allegato A), paragrafo IV, lettera A), punto 2) del C.U. del C.F. n. 142/A del 28 maggio 2009, per il mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali; dal che consegue l’affermazione della responsabilità della Società F.C. Igea Virtus Barcellona Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’ art. 4, comma 1, del CGS, per la condotta ascrivibile al proprio amministratore unico e legale rappresentante. Venendo alla quantificazione delle sanzioni, questa Commissione evidenzia come l’allegato A), paragrafo IV, lettera A), punto 2) del C.U. del C.F. N°. 142/A del 28 maggio 2009 preveda che “l’inosservanza……. del termine del 2 novembre per documentare il pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals…….. costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli Organi della giustizia sportiva, con le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva”; trova, pertanto, applicazione, per come più sopra già evidenziato, l’art. 10, comma 3, del CGS che prevede, per la Società, la sanzione della penalizzazione di almeno un punto in classifica. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale commina:
▪ alla Sig.ra Gabriella Gentile, amministratore unico e legale rappresentante della Società F.C. Igea Virtus Barcellona Srl, la sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre);
▪ alla Società F.C. Igea Virtus Barcellona Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato 2009/2010.
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