F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59/CDN del 18/02/2010 (161) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO NATOLI (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Soc. AC Legnano Srl) E DELLA S
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59/CDN del 18/02/2010
(161) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO NATOLI (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Soc. AC Legnano Srl) E DELLA SOCIETA’ AC LEGNANO Srl (nota n. 4081/476pf09-10/SP/blp del 19.1.2010).
Con atto del 19 gennaio 2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:
● il Sig. Alessandro Natoli, Legale rappresentante della A.C. Legnano Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, seconda parte del CGS, in relazione all’allegato A), paragrafo IV), lettera A), punto 2), del C.U. del C.F. N°. 142/A del 28 maggio 2009, per non aver effettuato il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;
● la A.C. Legnano Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante; Il rappresentante della Procura ha chiesto l’applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il dirigente Sig. Natoli e 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per il Legnano. Nessuno è comparso per i deferiti che, peraltro, non hanno fatto nemmeno pervenire memorie difensive nei termini previsti.
Dagli accertamenti svolti dagli Organi inquirenti federali risulta che la Società, alla data del
2 novembre 2009, termine previsto per la comunicazione dell’avvenuto pagamento delle
ritenute Irpef e di contributi Enpals relative ai mesi di maggio e giugno 2009, non aveva in
effetti depositato detta dichiarazione, fatto anche accertato dalla Co.Vi.So.C. nella riunione svolta il 5 novembre 2009. Il solo mancato deposito della detta attestazione integra la fattispecie prevista e sanzionata dall’art. 10, comma 3, seconda parte, del CGS, in relazione all’allegato A), paragrafo IV), lettera A), punto 2), del C.U. del C.F. N°. 142/A del 28 maggio 2009. Per i fatti ascrivibili al proprio legale rappresentante consegue dunque anche la responsabilità diretta della Società Legnano, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS. La Commissione ritiene pertanto congrua la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica. P.Q.M. Delibera di infliggere al dirigente Sig. Alessandro Natoli, l’inibizione di mesi 3 (tre) e alla Società A.C. Legnano Srl la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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