F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59/CDN del 18/02/2010 (162) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO PAOLO RAFFAELE PERROTTI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. AC Ancona SpA),
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59/CDN del 18/02/2010
(162) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO PAOLO RAFFAELE PERROTTI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. AC Ancona SpA), ENRICO PETOCCHI (Amministratore delegato della Soc. AC Ancona SpA) E DELLA SOCIETA’ AC ANCONA SpA (nota n. 4085/477pf09-10/SP/blp del 19.1.2010).
(167) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO PAOLO RAFFAELE PERROTTI (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. AC Ancona SpA), ENRICO PETOCCHI (Amministratore delegato e Legale rappresentante della Soc. AC Ancona SpA), GIORGIO AZZELLINO (Legale rappresentante della RSM Italy SpA e soggetto responsabile del controllo contabile della Soc. AC Ancona SpA) E DELLA SOCIETA’ AC ANCONA SpA (nota n. 4117/478pf09-10/SP/blp del 19.1.2010). Letti gli atti;
Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 19 gennaio 2010 (N°. 4085/477/pf09-10/SP/blp) nei confronti di:
● Giorgio Paolo Raffaele Perrotti Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della A.C. Ancona Spa, per violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, seconda parte, CGS, in relazione all’allegato A), paragrafo IV) lettera A) punto 2) del C.U. emesso dal Consiglio Federale in data 28 maggio 2009, N°.142/A, per il mancato pagamento a vari tesserati degli emolumenti dovuti per le mensilità di aprile, maggio, giugno 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali in materia;
● Enrico Petocchi, Amministratore delegato della A.C. Ancona Spa per violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, seconda parte, CGS, in relazione all’allegato A), paragrafo IV) lettera A) punto 2) del C.U. emesso dal Consiglio Federale in data 28 maggio 2009, N°. 142/A, per il mancato pagamento a vari tesserati degli emolumenti dovuti per le mensilità di aprile, maggio, giugno 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali in materia;
● A.C. Ancona Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti e dirigenti; Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in pari data (N°. 4117/478 pf 09- 10/SP/blp) nei confronti di:
● Giorgio Paolo Raffaele Perrotti, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della A.C. Ancona Spa, per violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, CGS per aver sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. una dichiarazione non vera in ordine all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2009, nei termini stabiliti dalle disposizioni federali; e per violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, seconda parte, CGS in relazione all’allegato A, paragrafo IV), lettera A), punto 2) del C.U. emesso dal Consiglio Federale in data 28 maggio 2009 N°.142/A, per non avere effettuato il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;
● Giorgio Azzellino, legale rappresentante della RSM Italy Spa e soggetto responsabile del controllo contabile della A.C. Ancona Spa, per violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, CGS, per aver sottoscritto e prodotto alla Co.Vi.So.C. una dichiarazione non vera in ordine all’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;
● Enrico Petocchi, Amministratore Delegato e legale rappresentante della A.C. Ancona Spa, per violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, seconda parte, CGS in relazione all’allegato A, paragrafo IV), lettera A), punto 2) del C.U. emesso dal Consiglio Federale in data 28 maggio 2009 N°. 142/A, per non avere effettuato il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2009 nei termini stabiliti dalle disposizioni federali;
● A.C.Ancona Spa, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS per la condotta ascritta ai propri amministratori e legali rappresentanti. Riuniti in via preliminare i due deferimenti per evidente connessione tra gli stessi. Lette le due memorie difensive depositate in atti in data 11 febbraio 2010 dall’A.C. Ancona nell’interesse del Perrotti, del Petocchi e della stessa Società. Letta altresì la memoria depositata in atti in data 12 febbraio 2010 dai difensori del Dott. Azzellino. Ascoltato il rappresentante della Procura Federale Avv. Lorenzo Giua, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 9 (nove) per il Perrotti, inibizione di mesi 6 (sei) per il Petocchi, inibizione di mesi 3 (tre) per l’Azzellino, penalizzazione di 2 (due) punti in classifica generale ed ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) per la A.C. Ancona Spa. Ascoltati altresì il legale del Perrotti, del Petocchi e della A.C. Ancona il quale ha ribadito quanto già esposto nelle proprie memorie difensive, chiedendo l’irrogazione di pene miti quali i minimi edittali per i due dirigenti ed 1(uno) punto di penalizzazione per la Società. Ascoltato, infine, il Dott. Azzellino assistito dal proprio legale il quale ha concluso chiedendo in via principale affermarsi la carenza di giurisdizione nei propri confronti ed in via subordinata l’assoluzione da ogni imputazione. Valutato in via preliminare che la difesa del Perrotti, del Petocchi e dell’A.C. Ancona Spa ha riconosciuto le violazioni contestate giustificandole con le difficoltà economiche della Società sulla quale avrebbe gravato la mancanza di un risanamento dei fondi economici da parte dei soci. Considerato che alla difesa della Società che contesta l’esistenza del falso ideologico in quanto alla comunicazione inviata alla Co.Vi.So.C. di ottemperanza agli obblighi fiscali quando era partito alla Banca l’ordine di pagamento) avrebbe fatto seguito una revoca di tale ordine “per mancanza di denaro”, deve replicarsi che in effetti la Società inviava alla Co.Vi.So.C. la dichiarazione datata 2 novembre 2009 (pervenuta il 4 novembre successivo) con la quale non solo attestava di avere effettuato tutti versamenti dovuti ma allegava documentazione attestante tali pagamenti, senza poi inviare alcuna ulteriore comunicazione alla Co.Vi.So.C. giustificativa della dichiarazione non veritiera inviata. Considerato, inoltre, che i soggetti deferiti non hanno comprovato in alcun modo neppure di aver fatto seguire all’ordine di pagamento una revoca di tale ordine. Ritenuto conseguentemente che ai legali rappresentanti della Società va imputato, in accoglimento del deferimento, per quanto di competenza, il rilascio della dichiarazione non veritiera ed il mancato pagamento nei termini degli emolumenti e delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2009. Considerato che tali condotte omissive, in aderenza ad un orientamento già espresso dalla Corte di Giustizia Federale, vanno considerate unitariamente quale unica condotta rilevante sul piano della sanzionabilità, dovendosi ritenere gli emolumenti retributivi da una parte e le ritenute Irpef ed i contributi Enpals dall’altra legati fra loro in modo inscindibile, la misura delle sanzioni dovrà essere stabilita sulla base di tale presupposto di diritto. Rilevato, infine, riguardo alla particolare posizione del Dott. Giorgio Azzellino, legale rappresentante della RSM Italy Spa, Società incaricata del controllo contabile della A.C. Ancona Spa, che l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata non può essere accolta giacchè non v’è dubbio che l’attività dallo stesso prestata, al di là di ogni valutazione sul fatto che debba considerarsi resa nell’interesse della collettività o anche nell’interesse della Società che tale mandato gli ha conferito, va considerata sicuramente come attività rilevante per l’ordinamento federale e dunque idonea a consentire la sua riferibilità alla A.C. Ancona Spa ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 5, CGS. Accertata, dunque, la deferibilità del Dott. Azzellino va però valutata la censurabilità dei comportamenti dallo stesso tenuti; in proposito non può non considerarsi che la documentazione dei pagamenti effettuati dall’A.C. Ancona Spa (disposizioni di pagamento poi revocate) a lui trasmessa dalla Banca, possedeva tutti requisiti per essere considerata veritiera sicché non può imputarsi alcun mancato controllo e dunque non si ravvisano gli estremi per irrogare alcuna sanzione allo stesso. Considerati, inoltre, tutti i comportamenti successivamente tenuti dallo stesso Dott. Azzellino di cui è traccia in atti, va confermata la sua piena professionalità e buona fede e pertanto il deferimento proposto nei suoi confronti va respinto. Preso atto di tutto quanto sopra esposto, deve essere invece sanzionata la A.C. Ancona Spa per responsabilità diretta per i comportamenti tenuti dal Presidente Perrotti e dall’Amministratore Delegato Petocchi ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. P.Q.M. In parziale accoglimento dei deferimenti, la Commissione Disciplinare Nazionale proscioglie da ogni addebito il Dott. Giorgio Azzellino, ed irroga le seguenti sanzioni:
▪ inibizione di mesi 7 (sette) al Presidente Sig. Giorgio Paolo Raffaele Perrotti;
▪ inibizione di mesi 4 (quattro) all’Amministratore Delegato Sig. Enrico Petocchi;
▪ penalizzazione di 1(uno) punto in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) alla A.C. Ancona Spa.
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