F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CDN del 20/02/2010 (168) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ AC ISOLA LIRI Srl (nota n. 4076/315pf09-10/AM/ma del 18.1.2010). Il deferimento
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CDN del 20/02/2010
(168) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLA SOCIETA’ AC ISOLA LIRI Srl (nota n. 4076/315pf09-10/AM/ma del 18.1.2010).
Il deferimento
Con provvedimento del 18 gennaio 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la AC Isola Liri Srl, per rispondere della violazione dell’art. 11, commi 1 e 3, perché in occasione dell’incontro di calcio Isola Liri-Cassino, disputata il 20 settembre 2009, nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo, nella curva destinata agli “Ultras“, la tifoseria locale esponeva, per la durata di circa tre minuti, uno striscione comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, colore, origine territoriale ed etnica, poiché recante la scritta: “se mio padre fosse di Cassino avrei un nonno magrebino “. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità della Società deferita e, di conseguenza, l’irrogazione dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00). Nessuno è comparso per la Società deferita, la quale però ha fatto pervenire nei termini stabiliti una memoria difensiva. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue. Il deferimento deve essere dichiarato inammissibile, per l’effetto di quanto disposto dall’art. 35, comma 2.1, del vigente CGS che testualmente recita: “i procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura Federale e dei commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore dodici del giorno feriale successivo alla gara, nonché di altri mezzi di prova che offrano piena garanzia tecnica e documentale“. In relazione al caso in esame appare del tutto evidente che la predetta norma non lascia spazio a qualsiasi ombra di dubbio, evidenziando che l’unico organo competente ad irrogare le sanzioni per i fatti indicati in premessa, è quello del Giudice sportivo, da investire del caso nei modi e termini stabiliti dall’art. 35, comma 2.1, del CGS. Il dispositivo Per tali motivi, dichiara inammissibile il deferimento e, di conseguenza, il non luogo a procedere nei confronti dell’AC Isola Liri Srl
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