F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CDN del 20/02/2010 (177) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO MAZZEI (Presidente della Soc. US Castrovillari Calcio) E DELLA SOCIETA’ US CASTROVILLARI CALCIO

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60/CDN del 20/02/2010

(177) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO MAZZEI (Presidente della Soc. US Castrovillari Calcio) E DELLA SOCIETA’ US CASTROVILLARI CALCIO (nota n. 4297/765pf09-10/MS/cdb del 29.1.2010).

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione datata 28 settembre 2009, C.U. N°. 58, condannava la Società U.S. Castrovillari Calcio a pagare al calciatore Giuseppe Pulvirenti la somma di € 3.000,00 (Euro tremila/00).

Tale provvedimento veniva comunicato alla Società, la quale non lo eseguiva, così  incorrendo nel deferimento della Procura Federale, che ha contestato al Sig. Domenico Mazzei, nella qualità di Presidente della Società U.S. Castrovillari Calcio, la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 9 e 10, CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 11, NOIF, e alla Società U.S. Castrovillari Calcio la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per il fatto ascritto al proprio Presidente. All’udienza odierna la Procura Federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e le sanzioni di 2 (due) punti di penalizzazione in classifica e dell’ammenda di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) per la Società deferita, nonché l’inibizione di mesi 6 (sei) a carico del Sig. Domenico Mazzei. Il deferimento è fondato. L’art. 94 ter, NOIF prevede che il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla sua comunicazione.  In caso di inadempimento, vanno applicate le sanzioni di cui agli artt. 8, comma 9, 19, comma 1, lett. H), CGS. La U.S. Castrovillari Calcio, non presentando memorie, né contro deducendo, non ha fornito la prova dell’adempimento, sicché va sanzionata unitamente al proprio legale rappresentante. Sanzioni eque, anche con riferimento a casi analoghi, risultano quelle di cui al dispositivo P.Q.M. commina al Sig. Domenico Mazzei l’inibizione di mesi 2 (due) e alla Società U.S. Castrovillari Calcio la penalizzazione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

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