F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62 del 04.03.2010 (197) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ERNESTO ARIEL CUSENIER (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD BFTM Numana Cameranese), ALEJANDRO GA
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62 del 04.03.2010
(197) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ERNESTO ARIEL CUSENIER (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD BFTM Numana Cameranese), ALEJANDRO GABRIEL PEREZ (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD BFTM Numana Cameranese) E DELLE SOCIETA’ ASD FBTM NUMANA CAMERANESE E ASD LECCO CALCIO A 5 (nota n. 4754/708pf09-10/AM/ma del 10.2.2010).
Con provvedimento del 10.2.2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:
1. Ernesto Ariel Cusenier, calciatore già tesserato per la Soc. ASD Lecco Calcio a 5, attualmente tesserato per la Soc. ASD BFTM Numana Cameranese;
2. Alejandro Gabriel Perez, calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD BFTM Numana Cameranese;
3. la Società BFTM Numana Cameranese;
4. la Società ASD Lecco Calcio a 5.
il sig. Ernesto Ariel Cusenier per la violazione di cui all’art. 1, comma 1 CGS, in relazione all’art. 10, comma 6 CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver disputato in data 3.10.2009 una gara nelle fuile della Soc. BFTM Numana Cameranese senza averne titolo perché non tesserato per la stessa, ma vincolato con un’altra Società;
il sig. Alejandro Gabriel Perez per la violazione di cui all’art. 1, comma 1 CGS, in relazione all’art. 10, comma 6 CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto in data 3.10.2009 una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Ernesto Ariel Cusenier non ne avesse titolo; la Società BFTM Numana Cameranese per aver beneficiato della partecipazione di un calciatore non avente titolo in occasione della gara Numana Cameranese/Chevrolet Tre Colli del 3.10.2009, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 CGS, nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 CGS; la Società ASD Lecco Calcio a 5 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 CGS nelle violazioni ascritte al proprio tesserato. All’inizio della riunione odierna, i deferiti, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, Ernesto Ariel Cusenier, Alejandro Gabriel Perez e le Società BFTM Numana Cameranese e ASD Lecco Calcio a 5 hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, CGS (“pena base per il Sig. Cusenier 2 giornate di squalifica, diminuita ai sensi dell’ art. 23, CGS alla squalifica per 1 giornata; pena base per il Sig. Perez 2 giornate di squalifica, diminuita ai sensi dell’ art. 23, CGS alla squalifica per 1 giornata; pena base per la Società ASD Lecco Calcio a 5 ammenda di € 500,00, diminuita ai sensi dell’ art. 23, CGS all’ammenda di € 330,00; pena base per la Società BFTM Numana Cameranese penalizzazione di 1 punto in campionato ed € 1.500,00 di ammenda, diminuita ai sensi dell’ art. 23, CGS alla penalizzazione di 1 punto in campionato ed ammenda di € 1.000,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: al calciatore Ernesto Ariel Cusenier la squalifica per una giornata; al calciatore Alejandro Gabriel Perez la squalifica per una giornata; alla Società ASD Lecco Calcio a 5 l’ammenda di € 330,00 (trecentotrenta/00); alla Società ASD BFTM Numana Cameranese la penalizzazione di 1 punto in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 1.000,00 (mille/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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