F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64 del 11.03.2010 (212) – APPELLO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA UNION 22 CALCIO AVVERSO LE DECISIONI IN MERITO ALLA GARA UNION 22/POSADA DEL 6.1.2010 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA (delibe

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64 del 11.03.2010

(212) – APPELLO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA UNION 22 CALCIO AVVERSO LE DECISIONI IN MERITO ALLA GARA UNION 22/POSADA DEL 6.1.2010 - CAMPIONATO 2^ CATEGORIA (delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 34 del 18.2.2010).

Con reclamo del 22.2.2010 la Polisportiva Union 22 Calcio ha impugnato la decisione con la quale la CD Territoriale Sardegna ha accolto il reclamo proposto dalla Polisportiva D. Posada avverso la delibera pubblicata nel CU n. 29 del 14.1.2010 con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto l’ammenda di € 150,00 e, in riforma della stessa, ha ordinato la ripetizione della gara. Preliminare è il rilievo che, ai sensi dell’art. 44 CGS, la decisione assunta in 2° grado dalla CDT, peraltro in materia non appartenente alla competenza della CD Nazionale, è definitiva non essendo previsto che la stessa possa essere soggetta ad ulteriore impugnazione, P.Q.M. Dichiara il reclamo improponibile. Dispone l’addebito della tassa non versata.

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