F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65 del 11.03.2010  (183) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE BASSI (calciatore della Soc. Empoli FBC SpA) E DELLA SOCIETA’ EMPOLI FBC SpA (nota n. 4602/069pf09-

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65 del 11.03.2010

 (183) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE BASSI (calciatore della Soc. Empoli FBC SpA) E DELLA SOCIETA’ EMPOLI FBC SpA (nota n. 4602/069pf09-10/SP/blp del 4.2.2010).

Il procedimento Con provvedimento del 14 febbraio 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

● il Sig. Bassi Davide, calciatore della Società Empoli Fbc; per rispondere della violazione di cui all’art. 1, del C.G.S., anche in relazione all’art. 99 bis delle N.O.I.F. ed alla circolare N°. 7, punto 4, de lla L.N.D. in data 04/09/2007, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, non avendo riscontrato (così come analiticamente descritto nella parte motiva) la richiesta presentatagli dalla Società G.S.D. Arsenalspezia 1913 di sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sua militanza in tale società;

● la Società Empoli Fbc Spa; per la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per la violazione addebitata al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell’atto di contestazione degli addebiti, i deferiti hanno fatto pervenire le rispettive memorie difensive, nelle quali:

► Davide Bassi, assume di non aver “legittimamente firmato il documento di autocertificazione” che gli era stato inviato dal Ferrari, con il quale, peraltro, aveva intrattenuto soltanto contatti telefonici, in primo luogo, perché riportava delle indicazioni errate relativamente alla stagione nel corso della quale avrebbe militato presso la “Arsenalspezia 1913” e, in secondo luogo, perché il Ferrari, non avrebbe, nonostante le reiterate richieste, dimostrato l’incarico diretto a raccogliere la firma del Bassi e il ruolo svolto all’interno della Società “Arsenal Spezia 1913”; il tutto allo scopo di “essere sicuro della correttezza del documento che doveva sottoscrivere e della legittimazione del soggetto “che ne chiedeva la sottoscrizione”. Da qui la richiesta di proscioglimento e, in subordine, di applicazione della sanzione minima prevista dall’art. 19 del C.G.S.;

► Empoli Football Club Spa, assume, preliminarmente di essere venuto a conoscenza della vicenda leggendo, su espresso mandato del calciatore, la raccomandata inviata allo stesso; di non conoscere le motivazioni che avrebbero indotto il calciatore a non aderire alle richieste formulategli dal Ferrari, rispetto alle quali la Società comunque rivendica la propria estraneità; che nessuna censura potrebbe comunque essere mossa alla Società a titolo di responsabilità indiretta, non essendo, tra l’altro, titolare di poteri coercitivi nei confronti del proprio tesserato, quanto piuttosto di una mera potestà di “persuasione morale”, che comunque sarebbe stata svolta. Da qui la richiesta di proscioglimento o, in subordine, di applicazione della sanzione minima prevista dal C.G.S.. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna degli stessi alla sanzione dell’ammenda di € 7.000,00 (Euro settemila/00) per il Sig. Bassi e di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per la Società Empoli. Sono altresì comparsi il calciatore Davide Bassi, nonché i difensori di tutti i deferiti, che hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate nei rispettivi scritti difensivi. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il deferimento è fondato e merita accoglimento. Dagli accertamenti svolti dalla Procura Federale è emerso che:

▪ Davide Bassi è stato tesserato della Società Arsenalspezia, prima di essere trasferito alla US Sarzanese;

▪ il predetto calciatore ha esordito in Serie A per la Società Empoli F.C. nella gara Cagliari- Empoli disputatasi il 14 aprile 2007;

▪ la predetta circostanza ha peraltro trovato conferma sia nelle dichiarazioni rese dallo stesso Bassi nel corso della sua audizione del 18 settembre 2009, sia sul suo blog;

▪ pertanto, è indubbio che la Società Arsenalspezia, ai sensi dell’art. 99 bis delle N.O.I.F., ha diritto a ricevere il premio alla carriera connesso all’esordio in Serie A del Bassi;

▪ al di là dei contatti telefonici intercorsi tra non meglio identificati rappresentanti della Arsenalspezia e il calciatore e il di lui padre, la richiesta proveniente dalla Arsenalspezia di sottoscrizione della autocertificazione (unica modalità per poter attestare il tesseramento del calciatore presso la Società, stante l’assenza della relativa documentazione a causa  dell’avvenuto incendio, che qualche anno prima aveva attinto la sede della Società) ha trovato conferma nella lettera (o nelle lettere) ricevuta dal Bassi del cui contenuto sia pure in maniera confusa e contraddittoria riferisce lo stesso Bassi, tra le quali la raccomandata A/R, datata 5/3/2009, inviata da Daniele Denitto, dirigente della Società e da questi spedita all’attenzione del Bassi presso la sede della Società Empoli, ove il calciatore è attualmente tesserato, allegata all’esposto presentato dalla stessa Società ligure, anche se senza firma;

▪ del resto, la ricezione di tali comunicazioni scritte e la conoscenza del loro contenuto, non sono state negate dal Bassi né nel corso della sua audizione, né dinanzi alla Commissione;

▪ ciononostante, e nonostante l’attività di “persuasione morale” che la Società Empoli avrebbe, a suo dire, posto in essere, il Bassi avrebbe ritenuto di non sottoscrivere la citata autocertificazione;

▪ comunque la riluttanza del Bassi a sottoscrivere la autocertificazione ha trovato conferma nelle stesse dichiarazioni rese nel corso della sua audizione, laddove ha affermato “al momento non saprei dire se, in futuro, aderirò ad eventuali ulteriori analoghe richieste da  parte dell’Arsenalspezia,”, anche se dinanzi a questa Commissione ha dichiarato di essere disposto a sottoscrivere l’autocertificazione. Alla luce delle emergenze istruttorie sopra richiamate, risulta provata la condotta omissiva

(mancata sottoscrizione dell’autocertificazione attestante il suo tesseramento presso la Società richiedente) posta in essere dal calciatore. Tale condotta si pone in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità alla cui osservanza sono tenuti i soggetti tesserati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione anche con l’art. 99 bis delle N.O.I.F. e con il punto 4 della circolare N°. 7 della Lega Nazionale Dilettanti del 4/9/2007 avente ad oggetto “modalità procedurali per la richiesta di certificazione del premio alla carriera”. La responsabilità del Bassi, comporta altresì quella oggettiva della Società presso la quale il calciatore è attualmente tesserato, anche in considerazione della accertata e dichiarata conoscenza della vicenda, per come risulta sia dal ricevimento e apertura delle lettere spedite dall’Arsenalspezia al calciatore presso la sede della Società Empoli, sia dalle deduzioni difensive di quest’ultima Società, nelle quali viene evidenziata una attività di “persuasione morale” svolta nei confronti del calciatore allo scopo di indurlo a sottoscrivere l’autocertificazione. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

▪ per il calciatore Sig. Davide Bassi, l’ammenda di € 7.000,00 (Euro settemila/00);

▪ per la Società Empoli Fbc Spa, l’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it