F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65 del 11.03.2010 (187) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANBORTOLO POZZI (Direttore Generale della Soc. Spal 1907 SpA) E DELLA SOCIETA’ SPAL 1907 SpA (nota n. 4573/67
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 65 del 11.03.2010
(187) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANBORTOLO POZZI (Direttore Generale della Soc. Spal 1907 SpA) E DELLA SOCIETA’ SPAL 1907 SpA (nota n. 4573/671pf09-10/GT/dl del 3.2.2010).
Con provvedimento del 3 febbraio 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Gianbortolo Pozzi, direttore generale della Spal 1907 Spa, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 22, comma 8, CGS, nonché la Società Spal 1907 Spa per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Gianbortolo Pozzi e la Società Spal 1907 Spa, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Gianbortolo Pozzi e la Società Spal 1907 Spa, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS, [(“pena base per il Sig. Gianbortolo Pozzi, sanzione dell’ammenda di € 1.125,00 (Euro millecentoventicinque/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 500,00 (Euro cinquecento/00); “pena base per la Società Spal 1907 Spa, sanzione dell’ammenda di € 1.125,00 (Euro millecentoventicinque/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 500,00 (Euro cinquecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ al Sig. Gianbortolo Pozzi, l’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00);
▪ alla Società Spal 1907 Spa l’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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