COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 29 Ottobre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare T

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 34

del 29 Ottobre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

i) Reclamo della Società FEMMINILE ALBA avverso la decisione

del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 26 del 8 ottobre 2009

del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in riferimento

alla gara ROMAGNANO CALCIO – FEMMINILE ALBA del 4 ottobre

2009 valida per il Campionato Femminile di Serie C – Girone A

Con il reclamo in esame la ricorrente lamenta eccessività della sanzione inflitta dal G.S

all’allenatore Barbaro Vincenzo (squalifica sino al 30 novembre).

La ricorrente non contesta i fatti, ma chiede una riduzione della sanzione che,

effettivamente, anche a questa commissione appare eccesiva. Il comportamento del

BARBARO, pur disdicevole, non meritava una sanzione così elevata che, quindi, va

ridotta anche alla luce della manifestazione di resipiscenza del medesimo che, in sede di

ricorso, ha manifestato sincero rincrescimento per l’accaduto.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del G.S. pubblicata sul

C.U. n.26 del 8.10.2009 della Comitato Regionale Pimenote e Valle d’Aosta, delibera di

ridurre al 15.11.2009 la squalifica inflitta all’allenatore BARBARO Vincenzo.

Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo non risultando versata.

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