COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 5 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare T
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38
del 5 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Ricorso della Società VECCHIA SAN BENIGNO avverso
decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 11 del 8\10\2009
della Delegazione Provinciale di Aosta, in relazione alla gara
VECCHIA SAN BENIGNO – FIORANO F.C. disputata in data
4\10\2009, Campionato di Terza Categoria
Con ricorso inviato in data 14.10.2009 la Società VECCHIA SAN BENIGNO si duole del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la Società medesima con la
perdita della gara e con l’ammenda per € 500 nonché con la squalifica fino al 1.4.2011 il
giocatore GONELLA Marco e chiede la revoca o riduzione di ammenda e squalifica ed
altresì che venga disposta la ripetizione della gara.
La Società ricorrente non riconosce la ricostruzione del fatto riportata nella delibera
impugnata e nel referto arbitrale, affermando che il GONELLA espulso al 39’ del primo
tempo per proteste, nell’allontanarsi, avrebbe dato “un leggero buffetto” all’arbitro. La
gara proseguiva fino al riposo senza ulteriori fatti eclatanti e, all’inizio del secondo tempo
mentre la squadra del SAN BENIGNO attendeva la ripresa del gioco, il direttore di gara
usciva inspiegabilmente dagli spogliatoi in abiti civili comunicando che l’incontro era
sospeso. A riprova di quanto sostenuto viene allegato articolo di giornale riportante
l’accaduto.
Nel corso della seduta del 30.10.09 sentito da questa Commissione per averne fatto
richiesta, il Presidente della VECCHIA SAN BENIGNO precisava che i punti di divergenza
della propria versione rispetto a quella dell’arbitro sono riconducibili alle cause
dell’espulsione del GONELLA (il giocatore non intendeva protestare ma mostrare una
ferita rimediata in seguito ad un intervento falloso subito), all’inesistenza di persone
estranee negli spogliatoi (la persona indicata in referto era in realtà il direttore sportivo) e
al comportamento del pubblico (assolutamente tranquillo come hanno constatato i
Carabinieri al loro arrivo).
Il ricorso può trovare accoglimento solo in riferimento all’entità delle sanzioni inflitte.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce
piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..
35 C.G.S).
Ora, è anche possibile che l’arbitro possa aver espulso il GONELLA in seguito ad
equivoco sull’oggetto delle sue rimostranze, ma l’eventuale errore è, ai fini che qui
interessano, equiparabile ad una qualsiasi svista tecnica su un rigore o un fuorigioco.
Va, viceversa rimarcato che, alla luce della norma citata, gli effetti del “buffetto” vibrato
dal giocatore espulso non possono essere messi in dubbio. Trattasi di sensazioni
soggettive e, visto che per fare l’arbitro non è richiesta la partecipazione ad un corso di
resistenza al dolore o un coraggio alla Rambo, si deve accordare piena fiducia a quanto il
direttore dice di aver provato rispetto al giudizio, formulato dagli spalti, circa l’idoneità ad
offendere del colpo inferto dal giocatore espulso.
Tra l’altro si riferisce nel rapporto che le minacce del GONELLA sarebbero ulteriormente
proseguite e la società ricorrente, per bocca del suo direttore sportivo, lungi dallo scusarsi
per la condotta del giocatore, si abbandonava a battute polemiche.
Quanto alle intemperanze del pubblico, nello stesso articolo di giornale prodotto si
riferisce dell’intervento di una mamma che invita gli spettatori ad un comportamento più
civile stante la presenza di bambini.
Vero è che il direttore di gara avrebbe potuto chiarire le proprie condizioni e, soprattutto le
proprie intenzioni fin dal rientro delle squadre negli spogliatoi per il riposo, ma tale
condotta non particolarmente disponibile, non vale ad intaccare la credibilità di un referto
che, nella descrizione dei fatti salienti, appare puntuale e preciso.
Viceversa, si ritiene eccessivamente gravoso il trattamento sanzionatorio adottato.
Ferma restando la perdita della gara. La lunga militanza del GONELLA, l’assenza di
conseguenze lesive obiettivamente riscontrabili e la necessità di ricondurre la gravità del
fatto entro i normali parametri consentono di rideterminare la durata della squalifica fino al
31.12.2010.
Si ritiene, inoltre, debba essere ridotto anche l’ammontare dell’ammenda che viene
rideterminata in € 150.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIDUCE
la squalifica a carico di GONELLA Marco, rideterminandone la durata fino al 31.12.2010
nonché l’ammenda a carico della società VECCHIA SAN BENIGNO ad € 150.
Conferma nel resto..
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.