COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 12 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 40
del 12 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
c) Ricorso della società U.S.D. CARESANESE avverso decisione
del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 29 del 15\10\2009 del
Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla
gara CARESANESE – QUARGNENTO. disputata in data
11\10\2009, Campionato di I Categoria Girone B
Con ricorso inviato in data 21.10.2009 la Società CARESANESE si duole del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la Società medesima con la
perdita della gara nonchè con la squalifica per otto gare il giocatore ZANELLA Rudy e
chiede la riduzione della squalifica ed altresì che venga disposta la ripetizione della gara.
La società ricorrente non riconosce la ricostruzione del fatto riportata nella delibera
impugnata e nel referto arbitrale, negando che vi sia stato un contatto fisico tra il direttore
di gara ed il giocatore. Segnala la presenza, nel medesimo C.U., di delibera del G.S.
concernente un’altra gara in cui un calciatore avrebbe tenuto nei confronti dell’arbitro ben
più grave di quello addebitato allo ZANELLA senza che il fatto determinasse la
sospensione della partita. Infine viene giudicata eccessiva l’entità della squalifica inflitta al
giocatore.
Nel corso della seduta del 6.11.09 sentito da questa Commissione per averne fatto
richiesta, il dirigente delegato a rappresentare la CARESANESE ammetteva che il
giocatore sanzionato aveva tirato la maglietta all’arbitro e ribadiva che, a suo giudizio,
dopo che lo ZANELLA era stato allontanato dal campo la situazione era assolutamente
tranquilla e c’erano tutte le condizioni per la prosecuzione della partita.
Il ricorso può trovare accoglimento solo in riferimento all’entità della sanzione inflitta al
giocatore.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce
piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..
35 C.G.S).
Nel caso di specie la condotta dello ZANELLA è puntualmente descritta nel rapporto del
direttore di gara e anche il rappresentante della società ricorrente ha finito per ammettere
che lo strattonamento iniziale c’è stato così come le minacce e gli insulti.
Quanto agli effetti della condotta del giocatore sulle condizioni psicofisiche dell’arbitro,
questa Commissione non ritiene corretto il sindacato tendente a delegittimare la
decisione di sospendere la gara.
Il referto riporta testualmente: “La mia decisione spontanea e immediata è stata quella di
sospendere la partita, poiché non ero più nelle condizioni mentali\psicologiche per
concludere in modo ottimale ed imparziale la gara. Ero condizionato ed impaurito
dall’aggressione”.
Ora, è anche possibile che un altro arbitro, magari meno sensibile o più esperto, avrebbe
potuto far proseguire ilo gioco, ma va riconosciuto che il referto riporta, con assoluta
chiarezza, come le condizioni psicologiche non gli consentissero di proseguire
nell’espletamento delle sue mansioni con la dovuta serenità proprio in ragione della
censurabile condotta dello ZANELLA e tale situazione è stata immediatamente
rappresentata agli astanti.
Trattasi di sensazioni soggettive e, visto che per fare l’arbitro non è richiesto un coraggio
alla Rambo mentre, come cittadino, ha tutti i diritti di impaurirsi a fronte di un
atteggiamento aggressivo altrui, si deve accordare piena fiducia a quanto il direttore di
gara dice di aver provato
Viceversa, si ritiene eccessivamente gravoso il trattamento sanzionatorio adottato nei
confronti del giocatore avuto riguardo all’assenza di effetti lesivi o anche semplicemente
dolorosi e, considerato che il medesimo ha presentato all’arbitro le proprie scuse, appare
equa la sanzione della squalifica per cinque turni di gara.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIDUCE
A cinque giornate la squalifica a carico di ZANELLA Rudy.
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
Conferma nel resto