COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 12 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 40

del 12 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

d) Reclamo Società POL. MONTATESE avverso la decisione del

Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 15 del

22.10.2009 della Delegazione Provinciale di Asti, in relazione alla

gara MONTATESE - TONCO del 18.10.2009, Campionato di

Seconda Categoria

La Società Pol. MONTATESE con il reclamo proposto, inoltrato a mezzo raccomandata in

data 24.10.2009, contesta la squalifica per cinque gare inflitta dal Giudice Sportivo al

proprio giocatore RUGGERI Davide espulso perché colpiva con un violento calcio

all’addome un avversario a pallone lontano.

Occorre rilevare che il ricorso in oggetto risulta privo di una valida sottoscrizione da parte

del legale rappresentante della Società, o da altra persona da lui delegata; il suddetto

mancato adempimento inficia in modo assoluto la validità dell’atto e, di conseguenza,

preclude l’esame del merito.

Pertanto la Commissione Disciplinare:

• dichiara inammissibile il proposto ricorso;

• conferma la squalifica per cinque gare inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore

RUGGERI Davide;

• dispone l’addebito alla società A.S.D. POL. MONTATESE l’ammontare della relativa

tassa reclamo di € 130,00 che non risulta versata.

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