COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 12 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 40
del 12 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
e) Ricorso della Società CREVOLESE avverso la decisione del
Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 13 della
Delegazione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola del 8.10.2008 in
riferimento gara COSASCA 04 - CREVOLESE del 30.09.2009
valida per il Campionato di II Categoria – Girone A
Con il ricorso in oggetto la Società CREVOLESE lamenta l’eccessività delle sanzioni
inflitte dal Giudice Sportivo al propri giocatori MONTI Alberto (squalifica per quattro gare),
SUINI Paolo ed ANTONELLI Roberto (squalifica per due gare ciascuno) ed alla Società
medesima (ammenda di euro 40,00).
Preliminarmente, si osservi che il ricorso avverso le sanzioni inflitte ai giocatori SUINI e
ANTONELLI ed alla società, è inammissibile ai sensi dell’art. 45, comma 3, C.G.S. (non
impugnabilità delle squalifiche sino a due giornate per i giocatori e delle ammende sino a
50,00 euro per le società di II categoria).
In secondo luogo, il ricorso avverso la sanzione inflitta al giocatore, MONTI Alberto, è
infondato e va respinto.
La ricorrente propone una lettura dei fatti volta a ridurre la gravità del comportamento del
proprio tesserato. Essa, però, si limita a contestare genericamente il contenuto del referto
arbitrale che, non si deve dimenticare, ai sensi dell’art.35 C.G.S., fa “piena prova circa il
comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Non è, cioè, in
alcun modo superabile quanto in esso descritto salvo i limitati poteri istruttori che l’art.31
lett. a2), a3, a 4) C.G.S. conferisce agli organi di giustizia sportiva. Né quanto detto può
essere superato attraverso il confronto richiesto con il direttore di gara in quanto trattasi di
mezzo di prova non ammissibile.
Esaminate, pertanto, le deduzioni della società ricorrente, codesta Commissione ritiene
che esse non siano idonee a contrastare il rapporto arbitrale che, peraltro, nel caso di
specie, risulta chiaro, preciso e circostanziato.
La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è, quindi, equa e giusta e merita la conferma.
P.Q.M.
• la Commissione Disciplinare delibera di dichiarare inammissibile il ricorso
proposto dalla società CREVOLESE limitatamente alle sanzioni inflitte ai
giocatori SUINI Paolo ed alla società CREVOLESE e di respingerlo
relativamente alla sanzione inflitta al giocatore MONTI Alberto. Pone a carico
della Società CREVOLESE la tassa di reclamo pari a Euro 130 che non risulta
versata.