COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 12 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 40

del 12 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

e) Ricorso della Società CREVOLESE avverso la decisione del

Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 13 della

Delegazione Provinciale Verbano-Cusio-Ossola del 8.10.2008 in

riferimento gara COSASCA 04 - CREVOLESE del 30.09.2009

valida per il Campionato di II Categoria – Girone A

Con il ricorso in oggetto la Società CREVOLESE lamenta l’eccessività delle sanzioni

inflitte dal Giudice Sportivo al propri giocatori MONTI Alberto (squalifica per quattro gare),

SUINI Paolo ed ANTONELLI Roberto (squalifica per due gare ciascuno) ed alla Società

medesima (ammenda di euro 40,00).

Preliminarmente, si osservi che il ricorso avverso le sanzioni inflitte ai giocatori SUINI e

ANTONELLI ed alla società, è inammissibile ai sensi dell’art. 45, comma 3, C.G.S. (non

impugnabilità delle squalifiche sino a due giornate per i giocatori e delle ammende sino a

50,00 euro per le società di II categoria).

In secondo luogo, il ricorso avverso la sanzione inflitta al giocatore, MONTI Alberto, è

infondato e va respinto.

La ricorrente propone una lettura dei fatti volta a ridurre la gravità del comportamento del

proprio tesserato. Essa, però, si limita a contestare genericamente il contenuto del referto

arbitrale che, non si deve dimenticare, ai sensi dell’art.35 C.G.S., fa “piena prova circa il

comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Non è, cioè, in

alcun modo superabile quanto in esso descritto salvo i limitati poteri istruttori che l’art.31

lett. a2), a3, a 4) C.G.S. conferisce agli organi di giustizia sportiva. Né quanto detto può

essere superato attraverso il confronto richiesto con il direttore di gara in quanto trattasi di

mezzo di prova non ammissibile.

Esaminate, pertanto, le deduzioni della società ricorrente, codesta Commissione ritiene

che esse non siano idonee a contrastare il rapporto arbitrale che, peraltro, nel caso di

specie, risulta chiaro, preciso e circostanziato.

La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è, quindi, equa e giusta e merita la conferma.

P.Q.M.

• la Commissione Disciplinare delibera di dichiarare inammissibile il ricorso

proposto dalla società CREVOLESE limitatamente alle sanzioni inflitte ai

giocatori SUINI Paolo ed alla società CREVOLESE e di respingerlo

relativamente alla sanzione inflitta al giocatore MONTI Alberto. Pone a carico

della Società CREVOLESE la tassa di reclamo pari a Euro 130 che non risulta

versata.

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