COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 12 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 40

del 12 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

g) Reclamo Società CARLO ALBERTO avverso la decisione del

giudice sportivo pubblicata al punto 14 sul comunicato ufficiale

n. 16 del 22.10.2009 della Delegazione Provinciale di Torino, in

relazione alla gara DON BOSCO NICHELINO – CARLO ALBERTO

del 18.10.2009, Torneo Giovanissimi Fascia B

La Società CARLO ALBERTO con il reclamo inviato in data 27.10.2009 si duole della

squalifica sino al 16.11.2009 inflitta dal Giudice Sportivo al proprio dirigente DIRELLA

Natale in riferimento alla gara in oggetto.

Il reclamo non viene preso in esame in ragione di quanto disposto dall’ art. 45 comma 3

lettera b) del C.G.S. che fra i provvedimenti non impugnabili ed immediatamente

esecutivi contempla “l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori

fino ad un mese”.

Pertanto la Commissione Disciplinare delibera :

• di dichiarare inammissibile il proposto ricorso;

• di disporre l’addebito alla società F.C. CARLO ALBERTO A.S.D. della relativa tassa

reclamo di € 62,00 che non risulta versata.

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