COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 12 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 40

del 12 Novembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

h) Reclamo Società CAMERI CALCIO avverso le decisioni del

Giudice Sportivo pubblicate al punto 2.4 sul Comunicato Ufficiale

n. 17 del 15.10.2009 della Delegazione Provinciale di Novara, in

relazione alla gara CASTELLETTESE – CAMERI CALCIO del

30.09.2009, Campionato Allievi

La Società CAMERI CALCIO ha proposto ricorso avverso il provvedimento disciplinare a

carico del proprio allenatore sig. NEGRO Luigi in riferimento alla gara in oggetto.

Il reclamo non viene preso in esame in quanto ai sensi dell’ art. 46 comma 4 del Codice

di Giustizia Sportiva è stato inviato tramite fax in data 26 ottobre 2009 e pertanto oltre il

settimo giorno successivo al 15 ottobre 2009, data di pubblicazione del comunicato n. 17

con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.

Pertanto la Commissione Disciplinare delibera :

• di dichiarare inammissibile il proposto ricorso;

• di disporre l’addebito alla Società A.S.D. CAMERI CALCIO l’ammontare della

relativa tassa reclamo di € 62,00 che non risulta versata.

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